Competenza violazioni fiscali relative alla cessione dei crediti d’imposta
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 257290/2024 emesso il 5 giugno 2024, ha definito le regole sulla competenza per gli atti di recupero del credito d’imposta.
Con il recente documento di prassi sono state individuate le procedure da applicare in caso di mancanza di un’indicazione del domicilio fiscale del contribuente, come specificato nell’articolo 38-bis, comma 1, lett. g) del DPR 600/73, introdotto dal DLgs. 13/2024 (Accertamento tributario e concordato.
L’Agenzia delle Entrate stabilisce che, in caso di indebita cessione di crediti d’imposta unita alla mancanza del domicilio fiscale del beneficiario, l’atto di recupero deve essere predisposto dalla Direzione Provinciale delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del cessionario. In tal modo, si vuole assicurare che la responsabilità per la corretta attribuzione e il recupero di crediti d’imposta erroneamente ceduti sia chiaramente definita e gestita efficacemente.
Nel contesto delle cessioni di crediti di imposta, dunque, se il contribuente beneficiario non ha un domicilio fiscale definito, la competenza è attribuita in base al domicilio fiscale del cessionario al momento dell’utilizzo del credito. Questo orientamento consente di rafforzare il controllo e la gestione delle violazioni fiscali legate ai crediti d’imposta, garantendo che ogni atto di recupero sia attribuito all’ufficio adeguatamente competente per la specifica situazione geografica e fiscale.
Tale specifica procedura, non solo semplifica la gestione di tali casi, ma assicura anche un’adeguata vigilanza e controllo sul processo di cessione dei crediti d’imposta, rafforzando così la lotta contro le frodi fiscali.