Decreto Lavoro: causali sostitutive precise nei contratti a termine

Il Decreto Lavoro (Dl 48/2023, convertito in legge con il numero 85/2023) ha determinato l’introduzione di significative modifiche al sistema delle “ragioni” dei contratti a tempo determinato (sia quelli diretti, sia quelli stipulati nell’ambito dei rapporti di somministrazione), con l’obiettivo, dichiarato, di allentare i limiti troppo restrittivi stabiliti dal Decreto Dignità (Dl 87/2018) durante la precedente legislatura.

In questa revisione delle regole preesistenti è stata anche rivista la disciplina delle esigenze di natura sostitutiva. Mentre il Decreto Dignità si riferiva alle “esigenze di sostituzione di altri lavoratori”, la recente riforma ha introdotto la possibilità di superare i 12 mesi di durata del rapporto per le persone assunte “in sostituzione di altri lavoratori” (articolo 19, Dlgs 81/2015).

Questa diversa formulazione della causa sostitutiva, in cui scompare il riferimento alle “esigenze”, ha sollevato alcuni dubbi riguardo all’intenzione del legislatore di modificare il quadro normativo preesistente, dubbi che sono stati oggetto di un importante chiarimento da parte del Ministero del Lavoro nella circolare 9/2023 del 9 ottobre scorso.

Il documento ministeriale ha precisato che il cambiamento del testo normativo non ha un effetto concreto reale. Poiché si deve considerare che rimane l’obbligo del datore di lavoro di specificare nel contratto le ragioni concrete ed effettive della sostituzione.

Questa interpretazione è condivisibile alla luce delle più recenti decisioni giurisprudenziali. La vecchia normativa sui contratti a tempo determinato (legge 230/1962) faceva riferimento alla possibilità di sostituire “lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto”, una regola che consentiva la sostituzione solo di alcuni lavoratori (quelli assenti per infortunio, malattia, gravidanza, servizio militare).

Dal 2001 in poi, la causa sostitutiva si è estesa anche alle assenze senza diritto alla conservazione del posto (lavoratori in ferie, distacco, trasferta, eccetera), consentendo anche situazioni di “scorrimento”, in cui si sostituisce un lavoratore che a sua volta sostituisce un altro.

Questo approccio più esteso è stato accompagnato da un requisito giurisprudenziale importante: la necessità che vi sia una correlazione tra l’assenza e l’assunzione a tempo determinato. E che questa correlazione risulti dalla causa scritta nel contratto.

La giurisprudenza non ritiene necessario indicare il nome della persona sostituita (come inizialmente affermato dalla Corte costituzionale). Considera tuttavia indispensabile che il soggetto interessato sia individuabile in modo preciso. Al datore di lavoro di conseguenza viene richiesto di formalizzare rigorosamente per iscritto le ragioni sostitutive per garantire pienamente la riconoscibilità e la verificabilità della motivazione alla base della clausola a termine.

Applicando questi principi al caso specifico, si può ritenere che non sia necessario indicare il nome della persona sostituita. Si ritiene in ogni caso necessario fornire elementi concreti per verificare l’esistenza di un reale fabbisogno.

La circolare evidenzia anche che questi principi giurisprudenziali non cambiano con la nuova normativa e che è ancora più necessario adottare questa interpretazione quando il datore di lavoro intende beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge per specifici casi di assunzione per sostituzione, come nel caso degli sgravi contributivi per l’assunzione di lavoratrici e lavoratori in congedo nelle aziende con meno di 20 dipendenti (articolo 4, Dlgs 151/2021).

Il Ministero indica inoltre che la possibilità di utilizzare lavoratori per esigenze sostitutive non è applicabile nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, in base al divieto previsto dall’articolo 20, comma 1, lettera a) del Dlgs 81/2015.

Pertanto vi è una continuità assoluta per la causa sostitutiva, e resta necessaria, come lo era in passato, una formulazione precisa della clausola contrattuale in cui viene rappresentata questa esigenza.