Chiarimenti sulla conversione dei premi di risultato in contributi pensionistici
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che tali contributi devono essere comunicati entro il 31
dicembre dell’anno successivo. La comunicazione deve includere l’eventuale ammontare di contributi non dedotti e l’importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato.
Questa procedura è essenziale per garantire che tali importi non concorrano alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale erogata.
Inoltre, l’Agenzia ha richiamato la risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020, che ha stabilito che i versamenti effettuati dal datore di lavoro al fondo di previdenza complementare, riportati nella Certificazione Unica, non richiedono ulteriori comunicazioni da parte del dipendente.
Questo chiarimento sottolinea che, in caso di contributi derivanti da piani di welfare aziendale, non sussistono obblighi di comunicazione aggiuntivi per i dipendenti.