Cassazione: licenziamento per rifiuto del part-time, ritorsivo se celato da una crisi aziendale insussistente

La Corte di Cassazione con ordinanza 18547 del 8 luglio 2024 afferma che deve ritenersi ritorsivo il licenziamento che, seppur celato da una crisi aziendale fittizia, viene intimato a seguito del rifiuto del dipendente alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da full-time a part-time.

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli dalla società datrice per g.m.o.

La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che, non solo era assente il motivo oggettivo addotto, ma anche che la manifesta insussistenza dello stesso rivelava l’esclusiva finalità ritorsiva del licenziamento, stante la contiguità temporale della sanzione espulsiva rispetto al rifiuto che il dipendente aveva opposto alla trasformazione del suo rapporto in un part-time ed alla iniziativa disciplinare che ne era conseguita da parte dell’azienda.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il licenziamento intimato a seguito del rifiuto opposto dal dipendente alla trasformazione del proprio rapporto in part-time può essere considerato ritorsivo, allorquando sia celato da altre ragioni, come il g.m.o. per asserita crisi aziendale, poi rivelatesi insussistenti.