APE sociale anche senza aver fruito della Naspi
La Corte di Cassazione con sentenza 24950 del 17 settembre 2024 ha chiarito che il diritto all’APE sociale richiede, tra i vari requisiti, la sussistenza dello stato di disoccupazione del beneficiario, senza tuttavia prevedere che questi debba aver percepito l’indennità di disoccupazione medesima.
È richiesto solo che, qualora l’indennità sia stata percepita, essa sia cessata. La vicenda ha ad oggetto un contenzioso tra l’INPS e una lavoratrice, relativo al riconoscimento del diritto all’APE sociale.
La Corte d’Appello aveva confermato la decisione del Tribunale che riconosceva alla lavoratrice il diritto all’APE sociale, anche in assenza della percezione dell’indennità di disoccupazione, purché sussistesse lo stato di disoccupazione.
L’INPS aveva impugnato questa decisione davanti alla Corte di Cassazione.
La Cassazione ha stabilito che il diritto all’APE sociale richiede solo lo stato di disoccupazione.
Non è necessario aver percepito l’indennità di disoccupazione, ma, se percepita, deve essere cessata.