Quota 103: proroga al 2024

Il disegno di legge di Bilancio introduce rilevanti modifiche alla pensione anticipata flessibile, tornando alla quota 103 con alcune penalizzazioni. Il rientro prevede un ricalcolo contributivo dell’assegno e un nuovo tetto massimo d’importo, oltre all’allungamento delle finestre di attesa. I requisiti rimangono gli stessi, ma devono essere maturati entro il 31 dicembre 2024 anziché il 2023.

I requisiti includono 62 anni di età e 41 anni di contributi, cumulabili anche presso gestioni previdenziali diverse, con alcune specifiche. I contributi devono risultare al netto di quelli figurativi, e la scadenza per maturare i requisiti è posticipata al 31 dicembre 2024.

Le finestre di attesa variano per i lavoratori del settore privato (3 mesi) e i dipendenti pubblici (6 mesi), con decorrenze non anteriori al 1° aprile 2023 e 1° agosto 2023, rispettivamente. Nel 2024, le finestre aumentano a 7 mesi per i privati e 9 mesi per i pubblici.

È previsto un tetto massimo d’importo per la pensione quota 103, attualmente fissato a 5 volte il trattamento minimo. Nel 2024, questa soglia scenderà a 4 volte il trattamento minimo, con una revisione annuale possibile. I contribuenti che matureranno i requisiti nel 2024 subiranno un ricalcolo contributivo, generalmente penalizzante, con una possibile applicazione di un sistema di calcolo misto se più svantaggioso.

Resta in vigore il divieto di cumulo con i redditi da lavoro, eccezion fatta per i compensi da lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro lordi annui. Il divieto si estende fino al compimento dell’età pensionabile, con il recupero retroattivo di ratei indebitamente corrisposti. La cessazione del divieto di cumulo dipende dall’età anagrafica prevista dal fondo di appartenenza, che può differire dai 67 anni previsti per la pensione di vecchiaia ordinaria.