L’esternalizzazione mediante subappalto non integra il trasferimento d’azienda
La Corte di Cassazione con ordinanza 26449 del 10 ottobre 2024 afferma che la decisione del datore di lavoro appaltatore di esternalizzare il servizio mediante un subappalto non integra né la fattispecie del cambio di appalto né quella del trasferimento di azienda.
Il lavoratore, impiegato presso un appalto, impugnava giudizialmente il licenziamento irrogatogli a seguito dell’esternalizzazione dell’attività cui era adibito, avvenuta attraverso un subappalto.
La Corte d’Appello accoglieva parzialmente la predetta domanda e riconosceva solo una indennità al ricorrente, non ritenendo invece integrata né la fattispecie del cambio di appalto né quella del trasferimento d’azienda.
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che la decisione di esternalizzare ad un subappaltatore è frutto della mera volontà del datore di lavoro appaltatore che non integra alcun cambio appalto.
Parimenti, secondo i Giudici di legittimità, l’instaurazione di un subappalto non può integrare nemmeno la fattispecie del trasferimento d’azienda.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso principale della società e quello incidentale proposto dal lavoratore, confermando la debenza della sola tutela indennitaria prevista dall’impugnata sentenza