Cassazione: ritorsivo il licenziamento del lavoratore che rifiuta di eseguire ordini di servizio impraticabili
La Corte di Cassazione con ordinanza 6966 del 16 marzo 2025afferma che deve ritenersi ritorsivo il licenziamento irrogato al dipendente che si sia legittimamente rifiutato di eseguire ordini di servizio fisicamente impraticabili.
Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per essersi rifiutato di svolgere la propria prestazione all’interno di un mezzo aziendale in cui, a causa della sua corporatura e alta statura, non riusciva ad entrare fisicamente.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo ritorsivo l’impugnato recesso.
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che è ravvisabile il motivo ritorsivo, quale fattore unico e determinante del recesso, se la ragione addotta a suo fondamento risulta meramente formale, apparente o, comunque, pretestuosa.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando la nullità dell’impugnato recesso.