Telecomunicazioni: prestazioni integrative di CIGO, CIGS e AIS

L’INPS, con il messaggio n. 1185 del 7 aprile 2025, ha precisato che il Fondo di solidarietà bilaterale per le telecomunicazioni, oltre a erogare prestazioni integrative di CIGO, CIGS e assegno di integrazione salariale, può anche integrare prestazioni dell’accordo di transizione occupazionale,di cui all’art. 22-ter del Dlgs 148/2015, che riconosce un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.

Il Fondo inoltre può erogare, per il 2024, le prestazioni integrative di cui all’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148/2015, destinate alle imprese con rilevanza economica strategica.

Per il finanziamento delle suddette prestazioni integrative è previsto, oltre al versamento della contribuzione ordinaria mensile, il versamento di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione.

Per le autorizzazioni di CIGS/CIGO/AIS integrabili, già notificate, ovvero già concesse fino alla data del 7 aprile 2025, i termini di presentazione per la domanda di prestazione integrativa sono comunque neutralizzati, pertanto, saranno considerate nei termini le domande pervenute entro 60 giorni dalla predetta data.