Bonus nuovi nati: domanda con autocertificazione

L’INPS, con la circolare n. 76 del 14 aprile 2025, fornisce le istruzioni operative per l’inoltro dell’istanza volta ad ottenere l’erogazione di un importo una tantum pari a 1.000 euro (c.d. Bonus nuovi nati) per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 al fine di incentivare la natalità, come previsto dalla Legge 207/2024.

La domanda deve essere presentata, in alternativa tra loro, da uno dei genitori, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso in famiglia del figlio.

Nel caso di genitori non conviventi il Bonus può essere richiesto dal genitore che convive con il figlio nato, adottato o in affido preadottivo.

Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il richiedente deve autocertificare il possesso dei requisiti per accedere alla misura e, quindi, in relazione alla situazione nella quale ricada:

• Di essere cittadino italiano;

• La titolarità di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente se cittadino dell’Unione europea;

• Il possesso di una carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente, se familiari extracomunitari di un cittadino di un paese appartenente all’Unione europea;

• Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso unico di lavoro con autorizzazione a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o

permesso di soggiorno per motivi di ricerca con autorizzazione a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, in corso di validità, se cittadini extracomunitari.

• L’evento (nascita, adozione o affido preadottivo);

• I dati del figlio cui è riferito l’evento;

• La residenza continuativa in Italia del richiedente e del figlio dalla data dell’evento alla data di presentazione della domanda;

• Il possesso di un ISEE in corso di validità o di avere presentato la DSU per il calcolo ISEE per le prestazioni ai minori.

Infine, l’INPS ricorda che il Bonus nuovi nati non concorre a formare reddito imponibile.