Artigiani e Commercianti, riduzione contributiva al 50%: pubblicata la circolare inps
I giovani artigiani e commercianti, che s’iscrivono all’Inps per la prima volta nel 2025, possono scegliere tra due agevolazioni: versare i contributi ridotti alla metà per 36 mesi o versare i contributi ridotti del 35%, applicando il regime forfettario (se in possesso dei requisiti fiscali).
Lo precisa l’Inps nella circolare n. 83/2025 illustrando la prima agevolazione, introdotta dalla legge n. 207/2024 (Manovra 2025).
Per il nuovo incentivo, aggiunge l’Inps, la legge di bilancio 2025 non ha previsto una tutela ai fini pensionistici.
Pertanto, si pagano meno contributi, la metà di quanto dovuto, ma di conseguenza si matura anche meno ai fini della pensione.
Per fruire del nuovo incentivo va fatta domanda all’Inps. Un messaggio annuncerà il rilascio de modulo, ma, intanto, si possono pagare i contributi ridotti.
Beneficiari
Possono beneficiare della riduzione del 50% della contribuzione dovuta sul reddito minimale e sul reddito eccedente il minimale, i lavoratori che nel 2025 si iscrivono per la prima volta alle gestioni INPS Artigiani e Commercianti, in qualità di titolari di impresa (anche in regime
forfetario), soci lavoratori di società di persone o di S.r.l. o coadiuvanti / collaboratori di impresa familiare o coniugale.
Per quanto riguarda la contribuzione fissa, restano comunque dovuti integralmente il contributo di maternità (7,44 euro/anno) e, per i commercianti, la contribuzione aggiuntiva destinata al finanziamento dell’indennizzo in occasione della cessazione definitiva dell’attività commerciale senza avere raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Il requisito della “nuova iscrizione” deve essere verificato in capo al soggetto cui si riferisce la riduzione e con riferimento alle gestioni interessate.
Al fine di accedere al beneficio i lavoratori devono possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti:
– Avere avviato nel corso del 2025 una attività lavorativa in forma di impresa individuale o societaria;
– Essersi iscritti per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nel medesimo arco temporale.
In presenza dei requisiti richiesti e previa presentazione di apposita istanza, la riduzione contributiva potrà essere goduta per un periodo di 36 mesi dalla data di iscrizione alla gestione previdenziale (rileva la decorrenza dell’obbligo contributivo) che deve ricadere nell’intervallo temporale 01/01/2025-31/12/2025.Di particolare importanza è ricordare che la riduzione deve essere goduta senza soluzione di continuità.
La stessa potrà essere mantenuta anche nel caso di modifica del presupposto di iscrizione alla gestione previdenziale (ad esempio, passaggio da gestione artigiani a quella commercianti, o viceversa, oppure passaggio da titolare di impresa a socio), purché non vi sia alcuna interruzione del periodo contributivo.
Diversamente, l’agevolazione verrà meno e non potrà più essere richiesta.
Incompatibilità e regole particolari per i forfetari
La riduzione contributiva non può essere goduta in aggiunta a ulteriori agevolazioni; pertanto, la stessa non spetta ai lavoratori che già godono della riduzione al 50% dei contributi in quanto soggetti con più di 65 anni, già pensionati INPS.
Parimenti, la riduzione non può essere goduta cumulativamente con quella prevista per i contribuenti in regime forfetario (riduzione della contribuzione del 35%).
Per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario, tuttavia, occorre dar conto di un’importante precisazione afferente al requisito dell’alternatività, che deve essere verificato in capo al soggetto cui si riferisce l’agevolazione.
Pertanto, il titolare di impresa già attiva in data antecedente al 1° gennaio 2025, in regime forfetario, che già gode della riduzione al 35%, potrà comunque richiedere la riduzione al 50% con riferimento ai contributi dovuti per un suo collaboratore familiare che si iscriva per la prima volta nel 2025.
Ancora di maggiore interesse è il passaggio dedicato ai soggetti che hanno avviato l’attività nel 2025, in regime forfetario, che si sono iscritti per la prima volta e che, nelle more del rilascio delle istruzioni dedicate ai neoiscritti, hanno richiesto entro il 28 febbraio la riduzione del 35%.
Ciò renderebbe, teoricamente, inaccessibile la riduzione al 50%; tuttavia, la circolare prevede una deroga alle norme ordinarie.
Nel caso descritto, il lavoratore può ugualmente richiedere la riduzione al 50%, e così facendo la precedente richiesta di riduzione al 35% si riterrà automaticamente revocata, senza che ciò faccia tuttavia venir meno la possibilità di richiedere nuovamente la riduzione prevista per il regime
forfetario al termine dei 36 mesi ammessi alla riduzione dedicata ai neoiscritti.
Aspetti pensionistici
Ai fini dell’accreditamento dei contributi ai fini pensionistici, rileva la contribuzione versata.
Pertanto, saranno accreditate 12 mensilità solo nel caso in cui i pagamenti effettuati siano pari a quelli dovuti sul reddito minimale da parte di un lavoratore non ammesso alla riduzione; diversamente, l’accredito sarà proporzionalmente ridotto.
La richiesta del beneficio e i versamenti
Sotto il profilo operativo, i soggetti interessati dovranno presentare istanza, autocertificando la sussistenza dei requisiti richiesti.
La domanda dovrà essere presentata dal titolare del nucleo aziendale, accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e compilando il relativo modulo, il cui rilascio verrà comunicato con apposito messaggio.
Tramite il medesimo portale potrà essere verificato l’iter dell’istanza.
Per quanto riguarda i pagamenti dovuti i contribuenti che intendono presentare la domanda possono effettuare i versamenti già in misura ridotta; se il pagamento viene comunque effettuato senza riduzione, le somme versate in eccesso potranno essere utilizzate in compensazione sulle rate successive o richieste a rimborso.
Ovviamente, se a seguito delle verifiche effettuate dall’INPS dovesse emergere che il beneficio non era spettante, le minori somme versate saranno oggetto di recupero, maggiorate di sanzioni ed interessi.
Per concludere, vi è da rilevare che l’agevolazione è aiuto di Stato in regime “de minimis”, che prevede un ammontare massimo di aiuti pari a 300.000 euro nell’arco di tre anni solari a partire dalla data di concessione dell’aiuto.
È quindi necessario verificare anche il rispetto di tale soglia, ricordando che per gli aiuti de minimis rilevano non solo gli aiuti concessi direttamente, ma tutti quelli riconosciuti a favore dell’impresa unica.