Caparra nel preliminare: imposta di registro dovuta anche senza versamento
Con ordinanza 15614 del 11 giugno 2025 la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, si è espressa in materia di imposta di registro applicabile ai contratti preliminari contenenti la previsione di una caparra confirmatoria.
La Suprema Corte ha chiarito che l’obbligazione tributaria sorge non solo al momento della materiale corresponsione della caparra, ma anche in presenza della sua mera previsione contrattuale, purché formalmente inserita nel contratto preliminare.
Un notaio aveva presentato ricorso avverso un avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso dall’Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento riguardava un contratto preliminare di compravendita immobiliare in cui le parti avevano previsto una caparra confirmatoria di euro 23.000,00 a fronte di un prezzo complessivo di euro 1.100.000,00.
Il contratto era stato registrato dal notaio, ma l’Ufficio aveva successivamente liquidato l’imposta proporzionale sulla caparra nonostante la dazione della caparra fosse stata differita a un momento successivo rispetto alla data della stipula.
Il notaio ricorrente aveva contestato la pretesa impositiva, sostenendo che la caparra non era mai stata effettivamente corrisposta e che, di conseguenza, l’imposta non doveva essere applicata.
Tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la legittimità dell’avviso, ritenendo sufficiente la previsione contrattuale della caparra, indipendentemente dalla sua esecuzione materiale.
La Corte ha rigettato il ricorso, precisando che l’imposta proporzionale sulla caparra è dovuta anche quando la dazione è differita, purché la promessa o previsione sia espressamente contenuta nel contratto preliminare.