Licenziamento disciplinare per giusta causa e valutazione degli addebiti

Un licenziamento disciplinare basato su più addebiti può essere legittimo anche se alcune condotte risultano infondate, qualora la gravità complessiva impedisca la continuazione del rapporto di lavoro.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nel testo dell’ordinanza 16358 del 17 giugno 2025.

Tra i motivi di addebito vi erano due distinte condotte, concretizzatesi in primo luogo nell’allontanamento della dipendente dalla residenza durante le fasce di reperibilità e, in secondo luogo, nell’aver svolto attività a dispetto dello stato di malattia.

La Corte d’appello aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento, escludendo che le attività svolte dalla lavoratrice fossero incompatibili con la malattia (disturbo depressivo reattivo) o tali da determinare il rischio di pregiudicare o ritardare il recupero fisico.

Nella specie, aveva ritenuto che la partecipazione occasionale a un coro in una funzione religiosa privata fosse una attività di modesta portata, limitata alla vita privata, e quindi non necessitasse dell’autorizzazione della datrice di lavoro.

Tuttavia, la Corte di merito non aveva preso in considerazione i fatti relativi all’allontanamento durante le fasce orarie di reperibilità, un errore evidenziato dal datore di lavoro nel ricorso alla Cassazione.

Nel caso esaminato, in definitiva, la Cassazione ha accolto il ricorso e ordinato una nuova valutazione della gravità complessiva dei fatti da parte della Corte di merito, alla luce dei principi sopra ricordati.