Patente a crediti: informazioni nel rispetto della privacy

L’INL, con il decreto direttoriale n. 43 del 25 giugno 2025, ha disposto che l’accesso alle informazioni concernenti la patente a crediti, di cui al DM 132/2024, deve rispettare il Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali.

Le informazioni sulla patente possono essere visualizzate da: titolari della patente o loro delegati, pubbliche amministrazioni, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, organismi paritetici, responsabile dei lavori, coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

L’accesso alle informazioni avviene a mezzo Spid, non inferiore al livello di sicurezza 2, con CIE oppure con strumenti di autentificazione equivalenti.

I titolari della patente o i loro delegati possono accedere a tutte le informazioni, mentre le pubbliche amministrazioni possono accedere solo a quelle necessarie per verificare il possesso e il mantenimento del titolo abilitante nell’ambito delle procedure di appalto.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale accedono alle informazioni ai fini dello svolgimento della propria attività di controllo nonché al fine di verificare, a fronte di un provvedimento di sospensione la possibilità, da parte deltitolare della patente, di poter comunque completare le attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione.

Anche gli organismi paritetici accedono alle informazioni ai fini delle proprie attività di controllo sulla efficacia del titolo abilitante.

I soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, nonché il responsabile dei lavori, accedono alle informazioni ai fini della verifica del possesso del titolo abilitativo nonché al fine di verificare, a fronte di un eventuale provvedimento di sospensione la possibilità, da parte del titolare della patente, di poter comunque completare le attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione.

Infine, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori accedono alle informazioni ai fini dello svolgimento della propria attività di coordinamento.

Le informazioni sono consultabili per il tempo di vigenza della patente e comunque per un tempo non superiore a 5 anni dall’iscrizione delle medesime in piattaforma.