Incentivo al posticipo del pensionamento: applicabilità dell’esenzione fiscale
L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello 247 del 18 settembre 2025 fornisce alcuni chiarimenti in merito all’esenzione fiscale prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera ibis), del Testo unico delle imposte sui redditi. In particolare, se i lavoratori dipendenti, in possesso degli altri requisiti previsti dalla norma vigente ed iscritti alle forme ”esclusive”, possano accedere a tale incentivo parimenti ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme sostitutive.
Pertanto viene specificato che nel rispetto delle condizioni previste dal citato articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022, come sostituito dall’articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2025, il regime di non imponibilità di cui all’articolo 51, comma 2, lettera ibis), del TUIR possa applicarsi anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme ”esclusive” di assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che si avvalgono della facoltà di rinunciare all’accredito contributivo.






