Cassazione: il danno da demansionamento va provato in concreto

Con l’ordinanza 11586 del 2 maggio 2025 la Cassazione afferma che il danno subito in caso di demansionamento non è in re ipsa, ma è il lavoratore che deve provare la lesione patrimoniale e non patrimoniale patita in seguito alla condotta datoriale. La lavoratrice ricorre giudizialmente al fine di chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito del demansionamento.

La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, riconoscendo, in via equitativa, quale ristoro per il pregiudizio subito dalla ricorrente metà delle retribuzioni dovute nel periodo in questione.

La Cassazione rileva che, pur essendo l’assegnazione a mansioni inferiori fatto potenzialmente idoneo a produrre una pluralità di conseguenze nocive in capo al lavoratore, da un tale inadempimento datoriale non deriva automaticamente l’esistenza di un danno.

Non essendosi la pronuncia di merito conformata a quest’ultimo principio, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla società.