CPB: nuove cause di esclusione e cessazioni per autonomi , STP e associazioni professionali
Come noto, le modifiche al sistema del Concordato Preventivo Biennale (CPB) hanno inciso in maniera significativa sulla platea dei soggetti ammessi al regime, in particolare tra i professionisti individuali, le Associazioni Professionali e le società tra professionisti (STP).
Le nuove disposizioni mirano a garantire un coordinamento tra i soggetti che operano all’interno di un medesimo contesto professionale, evitando che il singolo contribuente possa aderire al CPB in modo disallineato rispetto all’ente cui partecipa (associazione, STP, STA).
La ratio è chiara: assicurare omogeneità nel perimetro di adesione al concordato, impedendo “scelte unilaterali” che potrebbero alterare l’equilibrio del sistema di determinazione del reddito presunto e, conseguentemente, dell’imposta dovuta.
Le suddette novità sono applicabili a partire dalle opzioni esercitate per il biennio 2025-2026 e si sostanziano nell’introduzione di nuove cause di esclusione e cessazione dal CPB, volte a rafforzare la coerenza tra le posizioni fiscali individuali e quelle degli enti associativi di riferimento.
In particolare, sono state introdotte ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal Concordato Preventivo Biennale per i contribuenti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e, contestualmente, partecipano a uno dei seguenti enti: associazione senza personalità giuridica costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni; società tra professionisti; società tra avvocati.
LE NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CPB
Il Decreto correttivo ha introdotto due nuove ulteriori cause di esclusione, anch’esse riferibili a situazioni che possono verificarsi nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato.
In particolare, la prima fattispecie si riferisce ai titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un’associazione o a una società tra professionisti ovvero a una società tra avvocati.
La disposizione prevede in tal caso l’esclusione dal CPB per il titolare di reddito di lavoro autonomo laddove non aderisca al CPB anche l’associazione, la società tra professionisti o la società tra avvocati partecipata.
Ovviamente, è fatto salvo il caso in cui per l’attività esercitata dalla associazione, società tra professionisti o società tra avvocati non risultino approvati gli ISA.
La seconda casistica, speculare alla prima, riguarda, invece, l’ente associativo (associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, società di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247) che intenda aderire al CPB.
Tale facoltà risulta preclusa laddove non aderiscano al CPB, nei medesimi periodi d’imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, partecipanti all’ente associativo.Coerentemente con la precedente ipotesi, è fatto salvo il caso in cui non risultino approvati gli ISA per l’attività esercitata dal professionista partecipante.
Tali disposizioni, si applicano a decorrere dalle opzioni per l’adesione al concordato (biennio 2025- 2026) esercitate dall’entrata in vigore del decreto, avvenuta in data 13 giugno 2025.
Ne restano pertanto esclusi i soggetti che hanno esercitato validamente l’opzione nel periodo compreso tra il 30 aprile 2025 (data di pubblicazione del software CPB) e il 12 giugno 2025.
LE NUOVE CAUSE DI CESSAZIONE DAL CPB
Il Decreto correttivo ha introdotto due nuove ulteriori cause di cessazione, anch’esse riferibili a situazioni che possono verificarsi nel corso del CPB.
Le due nuove cause di cessazione sono riferibili a situazioni che possono verificarsi nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato (i.e., 2025).
La prima fattispecie si riferisce ai titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un’associazione o a una STP, ovvero a una società tra avvocati.
La disposizione prevede la cessazione del CPB per il titolare di reddito di lavoro autonomo laddove venga meno l’adesione al CPB da parte dell’associazione, della STP o della STA partecipata.
La seconda casistica, speculare alla prima, riguarda, invece, l’ente associativo (associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12
novembre 2011, n. 183, società di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247) che abbia aderito al CPB.
Per tale soggetto il CPB cessa di produrre i propri effetti laddove, per uno o più dei soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, venga meno l’adesione al CPB.
Tali disposizioni, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 9 del Decreto Correttivo, si applicano a decorrere dalle opzioni per l’adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del predetto Decreto correttivo (13 giugno 2025).
CRITICITA’ APPLICATIVE
Le nuove regole delineano un sistema più rigido, ma coerente in materia di CPB, allineando i criteri di accesso e permanenza a un principio di uniformità tra professionista e struttura associata. Tuttavia, l’applicazione concreta di tali norme si presenta complessa, specie in presenza di:
• Adesioni disallineate temporalmente
• ISA approvati ma inapplicabili;
• Difficoltà organizzative nel coordinare la scelta di tutti i soggetti coinvolti.Prima di aderire al CPB per il biennio 2025/2026, è fortemente consigliato che:
– Ogni professionista verifichi la posizione degli enti cui partecipa;
- Ogni STP o associazione si coordini con tutti i soci/associati titolari di reddito di lavoro autonomo;
- Venga effettuata una valutazione degli ISA applicabili non solo sotto il profilo dell’approvazione, ma della effettiva applicabilità ai fini dell’adesione.
Un errore di coordinamento o una lettura errata della norma potrebbe compromettere l’adesione e comportare conseguenze fiscali rilevanti







