Cassazione: la prestazione nei giorni festivi infrasettimanali può essere imposta da un accordo collettivo

Con l’ordinanza 17383 del 28 giugno 2025 la Cassazione afferma che la prestazione durante le festività religiose o civili ricadenti in giorni infrasettimanali può essere imposta al dipendente se ciò è previsto da un accordo collettivo.

I dipendenti ricorrono giudizialmente al fine di veder accertato il loro diritto ad astenersi dal lavoro durante le festività civili e religiose infrasettimanali.

La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che l’obbligo di prestazione lavorativa nelle predette può derivare unicamente da un accordo individuale tra datore e lavoratore, assente nel caso di specie.La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il diritto soggettivo di astenersi dalla prestazione in occasione delle festività infrasettimanali è disponibile da parte del lavoratore.

In particolare, continua la sentenza, il dipendente può rinunciarvi in virtù di un accordo individuale con il datore o di accordi sindacali stipulati da organizzazioni sindacali cui il medesimo abbia conferito esplicito mandato.

Non avendo la pronuncia di merito tenuto in considerazione quest’ultimo principio, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla società.