Contributi dovuti sull’indennità sostitutiva del preavviso anche se il lavoratore ci rinuncia

Con ordinanza 24416 del 2 settembre 2025 la Cassazione afferma che sull’obbligazione contributiva, in quanto obbligazione pubblicistica di fonte legale, non può incidere in alcun modo una volontà negoziale che regoli in modo diverso l’obbligazione retributiva.

La società propone ricorso per accertamento negativo avverso il verbale ispettivo con cui l’INPS aveva richiesto il pagamento dei contributi in ordine all’indennità sostitutiva del preavviso non corrisposta a tredici lavoratori licenziati.

La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, non ritenendo dovuti i contributi su tali emolumenti cui gli stessi lavoratori licenziati avevano rinunciato.

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che l’indennità sostitutiva del preavviso, in forza della sua natura retributiva, è assoggettata all’obbligo contributivo nel momento stesso in cui il licenziamento intimato senza il corrispondente periodo di preavviso acquista efficacia.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dall’Ente previdenziale, statuendo la debenza dei contributi portati dall’impugnato verbale.