In arrivo l’assegno a familiari di vittime alternanza scuola-lavoro

Si è deciso a seguito di un lavoro sinergico tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Istruzione e del Merito e Ministero dell’Università e della Ricerca, di istituire un sostegno, di 200.000 euro, nei riguardi di familiari di studenti deceduti a seguito di infortunio durante le attività formative previste dall’alternanza scuola-lavoro. Il decreto interministeriale del 25/09/2023, consultabile sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro. è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

I beneficiari di questo sostegno economico, in conformità con l’articolo 17, comma 2, del Decreto Lavoro, sono:

    • Il coniuge superstite, anche se separato;

    • I figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi;

    • In mancanza dei soggetti sopra indicati, i genitori, anche se adottanti, i fratelli e le sorelle;

    • In mancanza di genitori, fratelli o sorelle, gli ascendenti di secondo grado.

Si ricorda che nel caso in cui risultino più persone aventi diritto, le quote sono divise in parti uguali. In merito all’importo, i familiari degli studenti di qualsiasi scuola o istituto di istruzione, inclusi quelli privati, nonché le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, riceveranno un compenso di duecentomila euro se lo studente è deceduto dopo il 1° gennaio 2018, a seguito di infortuni avvenuti durante le attività formative. 

Questo avverrà entro i limiti delle risorse disponibili. Il sostegno sarà erogato anticipatamente dall’Inail e in seguito rimborsato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa presentazione di un resoconto da parte dell’Istituto entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento. Si sottolinea che questa prestazione non è soggetta a rivalsa, non limita l’ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente e non è soggetta a tassazione. Il sostegno economico è oltretutto cumulabile con l’assegno una tantum fornito dall’Inail, in base all’articolo 85, comma 3, del D.P.R. n. 1124/65.

Si sottolinea che l’incidente in itinere non dà diritto a questa prestazione. Per presentare la domanda, gli interessati devono farlo all’Inail, entro trenta giorni dall’accertamento che la morte sia collegata a un infortunio avvenuto durante le attività formative. Fino a quando l’Inail non predisporrà un servizio apposito per la presentazione telematica, la domanda può essere inviata tramite PEC o per posta raccomandata con avviso di ricevimento. La scadenza è di novanta giorni dalla data del decesso, pena l’inammissibilità.

Nel caso di infortuni avvenuti prima dell’entrata in vigore del decreto, la richiesta deve essere presentata entro centoventi giorni dalla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale, pena l’inammissibilità.