Stanziamenti per sgravi legati ai contratti di solidarietà

L’INPS, con il messaggio n. 1811 del 29 maggio 2026, ha illustrato le modalità di recupero e le istruzioni contabili relative alle risorse residue dell’anno 2018 dello sgravio contributivo per le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà.

Nello specifico, a seguito di circolare n. 133 del 2019, l’INPS aveva fornito istruzioni operative per beneficiare dello sgravio contributivo di cui all’art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 510 connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da integrazione salariale straordinaria (CIGS) per le imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione i cui periodi CIGS per contratto di solidarietà risultavano conclusi entro il 31 marzo 2019.

Successivamente il messaggio n. 1750 del 2020 ha esteso lo sgravio anche a imprese con periodi di CIGS per contratto di solidarietà conclusisi entro il 31 ottobre 2019.

A seguito di una verifica contabile degli importi effettivamente fruiti, le somme autorizzate sono risultate superiori a quelle effettivamente spese, in riferimento agli stanziamenti per l’anno 2018. Di conseguenza, sono stati adottati ulteriori decreti di ammissione allo sgravio in oggetto per le imprese indicate nell’Allegato 1 al messaggio in commento, così da poter ridistribuire le risorse residue.

Per poter beneficiare di tale opportunità, il datore di lavoro deve attivarsi con le strutture territoriali di competenza che, verificata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello sgravio, provvedono a rilasciare il codice di autorizzazione “1W” (che significa “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex legge 608/1996”).