Reintegra: l’indennità sostitutiva del preavviso va restituita
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 22187 del 28 giugno 2026, ha deciso che se il licenziamento è illegittimo e il lavoratore viene reintegrato, quest’ultimo è tenuto a restituire al datore di lavoro l’indennità sostitutiva del preavviso precedentemente percepita, perché viene meno il presupposto per la sua erogazione, ossia la cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso in esame, un lavoratore aveva impugnato il licenziamento che il giudice del lavoro ha ritenuto illegittimo, disponendo la sua reintegrazione nel posto di lavoro e condannando l’azienda al pagamento di una somma a titolo di indennizzo pari a 12 mensilità della retribuzione.
L’azienda ha corrisposto la somma predetta decurtandola con quanto erogato in precedenza a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Il lavoratore, non accettando tale decurtazione, ha chiesto al giudice del lavoro di ritenere illegittima la trattenuta operata dal datore di lavoro a compensazione del proprio credito.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’azienda evidenziando che il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso presuppone la formale cessazione del rapporto di lavoro ed è da un punto di vista logico-giuridico incompatibile con la reintegrazione del lavoro che ne comporta la ricostituzione.
Ne deriva che se il giudice dispone l’annullamento del licenziamento, ordinando la reintegra, le somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva da parte del datore di lavoro diventano non più dovute e determinano l’insorgere di un credito restitutorio in favore di questo.






