NASpI: riconosciuta la giusta causa per le vittime di violenza

L’INPS, con il messaggio n. 2540 del 3 agosto 2026, ha chiarito che le dimissioni rassegnate da una lavoratrice o da un lavoratore vittima di atti persecutori o di violenza di genere possono essere riconosciute come dimissioni per giusta causa, consentendo l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI, anche quando le condotte violente siano poste in essere da soggetti estranei all’ambiente di lavoro.

Il chiarimento recepisce il parere del Ministero del Lavoro e si fonda sull’orientamento della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, secondo cui la giusta causa può ricorrere anche in assenza di un inadempimento del datore di lavoro, purché sussistano circostanze oggettive tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto.

L’Istituto precisa, tuttavia, che la sola esistenza di episodi di violenza o di stalking non è sufficiente a riconoscere il diritto alla NASpI. Occorre che tali fatti siano supportati da elementi chiari, oggettivi e documentati, idonei a compromettere l’equilibrio psicofisico della vittima e a incidere concretamente sullo svolgimento dell’attività lavorativa, ad esempio impedendo di raggiungere il luogo di lavoro in condizioni di sicurezza.

Ai fini del riconoscimento della prestazione, sarà quindi necessario verificare caso per caso l’effettivo collegamento funzionale tra le violenze subite e l’impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro, nel rispetto dei principi previsti dall’art. 2119 c.c. e dall’art. 3 del D.Lgs. 22/2015.