Assegno di invalidità civile: conta il reddito imponibile IRPEF
Ai fini dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi civili, il limite reddituale va verificato considerando la base imponibile IRPEF: dal reddito complessivo si sottraggono gli oneri deducibili previsti dall’articolo 10 del TUIR, ma non le ritenute fiscali.
Con l’ordinanza 24903 del 31 agosto 2026 la Corte di Cassazione interviene sul criterio di determinazione del requisito reddituale previsto per la prestazione, chiarendo in particolare il trattamento degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.
La controversia trae origine da un accertamento tecnico preventivo obbligatorio finalizzato al conseguimento dell’assegno mensile di assistenza per invalidità civile.
Il Tribunale di Ragusa aveva dichiarato che l’interessato era affetto da infermità comportanti un’invalidità pari al 75%.L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), già nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio (ATPO) e successivamente nel giudizio instaurato dopo il dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, aveva eccepito il difetto di interesse ad agire per mancanza del requisito reddituale.
Il Tribunale aveva però respinto la posizione dell’INPS. Secondo il giudice di merito, ai fini della verifica del limite economico dovevano essere considerati i redditi rilevanti ai fini IRPEF al netto non soltanto degli oneri deducibili, ma anche delle ritenute fiscali.
La Corte precisa che il riferimento normativo ai redditi “assoggettabili” a IRPEF individua la natura del reddito da prendere in considerazione, mentre il suo ammontare deve essere determinato secondo le regole proprie della base imponibili.






