Aspettativa per cariche regionali: chiarimenti
L’INPS con il messaggio 2929 del 23 settembre 2026 fornisce chiarimenti operativi e applicativi in merito all’accredito della contribuzione figurativa e al versamento della quota di contributi a carico del lavoratore (dipendente pubblico o privato) in aspettativa non retribuita che ricopre la carica di consigliere o assessore regionale.
In particolare, l’Istituto rende noto che:
• nel caso in cui le leggi regionali reintroducano (su base volontaria) l’indennità differita con efficacia anche per la legislatura vigente o quelle precedenti, i consiglieri interessati che aderiscono devono versare la quota di contributi a proprio carico per tutto il periodo d’interesse;
• la prescrizione quinquennale per il versamento della quota a carico parte dalla data di entrata in vigore delle nuove norme regionali o attuative (e non dall’inizio originario del mandato);
• l’accredito effettivo dei contributi figurativi rimane vincolato al completo versamento delle somme spettanti;
• è espressamente vietata l’adesione con versamento retroattivo della quota a carico per i consiglieri regionali non più in aspettativa perché già pensionati.






