Contratti di solidarietà: sgravio cumulabile con decontribuzione Sud

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 55 del 29 aprile 2022 in riferimento agli incentivi connessi ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS). In favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà è infatti prevista una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi. Il contratto di solidarietà è un istituto attraverso il quale, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, i lavoratori subiscono una riduzione del proprio orario di lavoro non superiore ad una determinata percentuale dell’orario di lavoro contrattuale, con la corresponsione ai medesimi lavoratori di un trattamento di integrazione salariale determinato tenendo conto del trattamento economico perso. L’Istituto illustra così le modalità per il recupero delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2020, ma soprattutto si esprime a favore della cumulabilità di questo incentivo, che in linea generale è incumulabile con altri benefici, con la Decontribuzione Sud.

Contratti di solidarietà e Cigs

I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, ad eccezione di quelli non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l’occupazione e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell’ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La norma non trova applicazione nel caso in cui il contratto di solidarietà sia stato stipulato al fine di evitare o ridurre eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo.

Nello specifico, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, è stabilita una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione (art. 6, co. 4, D.L. n. 510/1996).

Misura e durata dello sgravio

Sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che, alla data del 30 novembre 2020, hanno stipulato un contratto di solidarietà nel secondo semestre dell’anno precedente.

Lo sgravio è riconosciuto per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

Calcolo della riduzione contributiva

La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dall’abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà, in rapporto a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.

Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione, dovute dai datori di lavoro interessati:

– il contributo in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;

– il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;

– il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo.

Cumulo con la decontribuzione Sud

Il beneficio contributivo in esame è stato considerato incompatibile con altri benefici contributivi previsti, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento.

Tuttavia, con specifico riferimento al beneficio contributivo Decontribuzione Sud, non essendo previsto un espresso divieto di cumulo, l’Istituto ammette che si possa cumulare con l’esonero contributivo.

Le imprese che intendono usufruire dell’esonero contributivo per i medesimi lavoratori per i quali abbiano già fruito della Decontribuzione Sud sono tenute a calcolare e applicare l’esonero sulla contribuzione residua datoriale.

Esempio di calcolo

Azienda industriale che applica il CCNL Metalmeccanica – Impiegato livello 5.

La retribuzione di base è pari a 1.819,64 euro. La contribuzione ordinaria INPS a carico del datore di lavoro è di 583 euro (incluso il contributo addizionale su rapporti a termine).

Nel caso di sede di lavoro ubicata in una delle Regioni incentivate, l’onere contributivo sarebbe ridotto a 408 euro. Sulla contribzione residua si applica l’ulteriore sgravio Cds, nella misura del 35%.

I contributi dovuti sono dunque pari a 265 euro.

Procedura operativa

Una volta accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, l’INPS attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”. Le aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2020 espongono nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, i seguenti elementi:

– nell’elemento “CausaleACredito” il codice causale di nuova istituzione “L983”;

– nell’elemento “ImportoACredito”, il relativo importo.

Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.