Credito cooperativo: rinnovato il CCNL

Con l’ipotesi di accordo 11 giugno 2022 Federcasse con FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA e UGL Credito hanno rinnovato il CCNL per i quadri direttivi e il personale delle aree professionali delle Banche di credito cooperativo casse rurali.

Classificazione del personale

Entro il 31 dicembre 2022 una apposita Commissione provvederà ad aggiornare l’attuale classificazione del personale.

Minimi tabellari

In relazione agli aumenti stabiliti dall’accordo per l’area/liv. 3/4 (€ 150,00 dal 1° agosto 2022 ed € 40,00 dal 1° ottobre 2022), riparametrati sulla base dei nuovi parametri forniti dall’accordo 11 giugno 2022, gli importi dello stipendio mensile sono i seguenti:

Area/livelloImporti mensili
Dal 1.8.2022Dal 1.10.2022
Q/44.521,814.575,56
Q/33.842,313.889,01
Q/23.439,053.483,38
Q/13.241,483.283,73
¾2.866,902.906,90
3/32.649,692.684,20
3/22.503,282.535,88
3/12.375,042.405,97
2/22.228,642.256,61
2/12.085,412.111,58
11.942,211.966,58

Attività appaltabili

Per il personale assunto o adibito ad attività complementari e/o accessorie appaltabili (ad esempio: servizio portafoglio e cassa/trattazione assegni, lavorazioni di data entry relative ad attività di back office, trattamento delle banconote e della corrispondenza e del materiale contabile, trasporto valori, attività di supporto tecnico/funzionale per self-banking, POS, electronic banking e banca telefonica, gestione di archivi, magazzini, economato, servizi centralizzati di sicurezza, vigilanza), successivamente al 1° gennaio 2023, sarà prevista una riduzione della retribuzione pari al 18%.

Orario di lavoro

Fino al 3° anno di vita del bambino può essere concessa una riduzione della durata della pausa pranzo.

Attività appaltabili

Il personale assunto o adibito ad attività complementari e/o accessorie appaltabili (ad esempio: servizio portafoglio e cassa/trattazione assegni, lavorazioni di data entry relative ad attività di back office, trattamento delle banconote e della corrispondenza e del materiale contabile, trasporto valori, attività di supporto tecnico/funzionale per self-banking, POS, electronic banking e banca telefonica, gestione di archivi, magazzini, economato, servizi centralizzati di sicurezza, vigilanza),successivamente al 1° gennaio 2023, sarà inserito tra il personale per cui si richiedono specifiche regolamentazioni (art. 3 del CCNL).

L’orario di lavoro sarà di 40 ore settimanali e saranno riconosciute a titolo di rol 2 ore e 30 minuti per il numero delle settimane effettivamente lavorate nell’anno.

Valore di produttività aziendale

La vigente disciplina del premio di risultato si applica per l’erogazione del 2022 (esercizio 2021), mentre a decorrere dal 2023 (esercizio 2022) i contratti integrativi di gruppo disciplineranno il valore di produttività aziendale, determinato annualmente sulla base di indicatori dell’andamento aziendale (esemplificati dal CCNL) e misurato su un orizzonte temporale pluriennale e secondo criteri predeterminati.

Il valore è collegato all’individuazione di incrementi di produttività del lavoro, di qualità, di efficienza, di innovazione e di sostenibilità e ad altri elementi di competitività emergenti in sede di contrattazione di 2° livello e redistribuito in base all’inquadramento.

Il valore – da erogare al personale non in prova sotto forma di una tantum entro il mese di settembre – spetta ai lavoratori in servizio nel mese di erogazione e che abbia prestato attività lavorativa nell’anno di misurazione.

Nel caso di inizio del rapporto durante l’anno di misurazione, il valore verrà erogato in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore a 15 giorni.

Nel caso di assenza con diritto alla retribuzione il valore viene corrisposto per intero mentre nelle ipotesi di assenza per malattie o di assenze non retribuite (con esclusione della malattia di durata continuativa superiore ai 3 mesi) il valore verrà ridotto proporzionalmente.

Analogamente, per i rapporti a tempo parziale durante l’anno di misurazione, il valore verrà erogato in proporzione alla minore prestazione effettuata.

Il valore non matura se nell’anno precedente a quello di erogazione l’azienda abbia presentato un bilancio senza utile di esercizio.

L’erogazione del valore – che non è considerato a nessun effetto sulle retribuzioni indirette, differite e non viene computato nel t.f.r. – sostituisce, fino a concorrenza, ogni attribuzione economica eventualmente corrisposta dall’azienda ed avente medesima natura e finalità.

Le Parti possono optare per il riconoscimento del valore di produttività sotto forma di prestazioni di welfare.

Malattia

Ai lavoratori affetti da malattie oncologiche, gravi patologie cronico degenerative e/o che si sottopongano a terapie salvavita spettano flessibilità di orario in entrata e uscita, ovvero permessi tramite una riduzione della prestazione giornaliera e successivo recupero con prolungamento della predetta prestazione da effettuarsi non oltre 1 mese dalla fruizione di ciascun permesso.

Per le suddette patologie la durata massima dell’aspettativa è elevata a 24 mesi, fruibili continuativamente ovvero frazionabili in più periodi.

Formazione professionale

Sono previsti i seguenti gruppi di ore destinate alla formazione del personale, che può essere svolta anche con metodi di autoformazione:

30 ore annuali retribuite da svolgere durante il normale orario di lavoro;

30 ore annuali, di cui 10 retribuite, da svolgere in orario di lavoro, e 20 non retribuite, da svolgere fuori dell’orario di lavoro.

Per il personale di nuova assunzione, nei primi 2 anni di servizio, è prevista la partecipazione ad attività formative tecnico-identitarie per almeno 15 ore annue, nelle materie indicate dal CCNL.

Permessi

Per l’assistenza a casa di figli affetti da patologie legate all’apprendimento (BES con certificazione pubblica, tra cui DSA), ai lavoratori sono riconosciuti permessi retribuiti durante l’anno scolastico per un massimo di 5 giorni, fruibili anche ad ore, con un preavviso di 10 giorni.

I 3 giorni di permesso ex art. 4, L. n. 53/2000 spettano anche in caso di ricovero del figlio o del coniuge o del convivente more uxorio o del genitore, limitatamente ai giorni di effettivo ricovero.

Assistenza integrativa

La contribuzione stabilita dalla Cassa mutua nazionale viene incrementata dello:

– 0,35% a carico azienda dal 1° maggio 2022;

– 0,15% a carico lavoratore dal 1° ottobre 2022.

Il contributo annuale per ciascun familiare a carico che risulti portatore di handicap viene elevato a € 1.500,00.

Lavoro a tempo parziale

L’azienda è tenuta ad accogliere richieste di trasformazione di contratti a tempo pieno in contratti a tempo parziale, nel limite di 1 unità per ogni 20 unità dell’organico in servizio, in presenza di esigenze che meritino particolare considerazione, come per es. lavoratori affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, di esigenze di assistenza a familiari o conviventi more uxorio gravemente ammalati o portatori di handicap, di assistenza a figli di età inferiore ai 3 anni, dei lavoratori che siano stati vittima di molestie e violenze di genere nonché per assistenza a familiari (coniuge, convivente more uxorio, figli, genitore) che siano stati vittima di molestie e violenze di genere, esigenze di studio per corsi di cui all’art. 10, L. n. 300/1970.

Per i casi suddetti la trasformazione in contratti a tempo parziale deve avvenire con contratto a tempo determinato per una durata minima di 12 mesi, mentre per altre fattispecie la durata minima è di 6 mesi.

Le Aziende esamineranno con priorità le richieste di prolungamento del lavoro a tempo parziale, sino alla durata massima di 24 mesi, avanzate dal personale con figli di età inferiore ai 3 anni, che abbia interamente fruito dei congedi parentali.

I lavoratori con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, L. n. 104/1992 hanno diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time. A loro richiesta il rapporto a tempo parziale è trasformato in rapporto a tempo pieno.

Lavoro agile

La seguente disciplina entrerà in vigore al venir meno della disciplina emergenziale.

Il lavoro agile è disciplinato dagli artt. da 18 a 23, L. n. 81/2017 e dal CCNL ed è una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa che può essere svolta in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, caratterizzata dalla gestione flessibile della prestazione in ordine ai tempi ed ai luoghi nei quali la stessa viene eseguita, con l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici.

Il ricorso al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinato alla sottoscrizione di un accordo individuale (di cui l’accordo 11 giugno 2022 fornisce un fac simile) , fermo restando il diritto di recesso ivi previsto.

E’ previsto un massimo di 10 giornate mensili in lavoro agile.

La prestazione agile può svolgersi presso un hub o sede aziendale diversa rispetto a quella normale, la dimora abituale o in altro luogo indicato dal lavoratore, purché l’azienda valuti gli stessi con caratteristiche tali da consentire la normale esecuzione della prestazione, condizioni di tutela per la salute e sicurezza del lavoratore, riservatezza per i dati aziendali, nonché una connessione sicura secondo le policy aziendali.

La dotazione tecnologica e informatica è fornita dal datore di lavoro.

Il personale in lavoro agile svolge la propria attività in correlazione temporale con l’unità organizzativa di appartenenza, anche con riferimento alla pausa pranzo e farà riferimento ai limiti del normale orario di lavoro (a tempo pieno o a tempo parziale), con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie del lavoro agile, nel rispetto comunque dei limiti di durata massima dell’orario giornaliero/settimanale derivanti dalla legge e dal CCNL

Il personale, nell’ambito del normale orario di lavoro concordato, sarà contattabile tramite gli strumenti messi a disposizione dall’azienda.

La prestazione agile può essere articolata in fasce orarie, individuando anche una fascia di disconnessione per cui al di fuori dell’orario giornaliero e nei casi di assenze legittime (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc.), il lavoratore disattiva i dispositivi di connessione (l’eventuale ricezione di comunicazioni aziendali nella fascia suddetta non lo vincola ad attivarsi prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa).

Durante le giornate in modalità agile sono escluse prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro, salvi casi eccezionali e comunque su specifica richiesta dell’azienda.

La prestazione agile è considerata pari a quella fornita in sede pertanto non comporta nessun effetto su inquadramento, ruolo e mansione, sul livello retributivo e contributivo, sullo sviluppo professionale di carriera inclusi gli istituti la cui maturazione progredisce in corso d’anno, in riferimento all’anzianità di servizio (quali ferie, scatti di anzianità, comporto, ecc.) nonché sui buoni pasto, sul valore di produttività aziendale e su forme di welfare previste dal CCNL o dalla bilateralità.

Le Aziende adottano tutte le misure tecnico-organizzative adeguate a garantire la protezione dei dati personali dei lavoratori agili e dei dati trattati da questi, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Previdenza integrativa

La contribuzione stabilita dal Fondo Bcc/Cra è incrementata dello:

– 0,20% a carico azienda per ciascun lavoratore dipendente assunto antecedentemente al 31 dicembre 2000, dal 1° maggio 2022;

– 0,30% a carico azienda per ciascun lavoratore dipendente assunto dopo il 31 dicembre 2000, dal 1° maggio 2022;

– 0,10% a carico lavoratore, dal 1° ottobre 2022.

Unioni civili

Viene recepita ai fini degli istituti contrattuali la normativa sulle unioni civili (L. n. 76/2016).

Decorrenza

L’accordo decorre dall’11 giugno 2022 e scadrà il 31 dicembre 2022.