Decreto Aiuti: conferme e novità nella legge di conversione

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto Aiuti. Tra i principali interventi: le nuove regole in materia di cessione di crediti derivanti da bonus edilizi; le novità per la rateazione delle cartelle, con l’aumento a 120.000 euro dell’importo di ogni singola istanza entro il quale è possibile chiedere la dilazione senza dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica; la proroga fino al 30 novembre 2022 per i versamenti tributari e contributivi nel settore dello sport; il nuovo incentivo a favore delle imprese che partecipano a fiere internazionali organizzate in Italia; l’estensione del limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per le società benefit.

Nuove disposizioni

Tra le principali novità, le nuove regole in materia di cessione di crediti derivanti da bonus edilizi (articoli 14, comma 1, lettera b) e 57, comma 3). In particolare, secondo la nuova formulazione della disposizione, alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d’Italia, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti diversi dai consumatori, anche prima che sia esaurito il numero di cessioni possibile. Tale possibilità riguarda anche le cessioni effettuate precedentemente l’entrata in vigore della legge di conversione. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 57 le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Entrano in vigore anche le modifiche alla disciplina relativa alla rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo (articolo 15-bis). Per effetto delle nuove regole, applicabili per le richieste di dilazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, raddoppia da 60.000 a 120.000 euro l’importo di ogni singola istanza in relazione alla quale il contribuente può chiedere la dilazione senza dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. Aumenta, inoltre, da 5 a 8 il numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento determina la decadenza della dilazione. Nel caso di decadenza non si potrà richiedere una nuova dilazione per lo stesso carico. In ogni caso, la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude però la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Per i crediti di imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale (previsti dall’art. 5, D.L. n. 17/2022 e dagli art. 3 e 4 del D.L. n. 21/2022), la legge di conversione da una parte conferma il potenziamento dei bonus dall’altra li sottopone al regime “de minimis” (articolo 2).

Con la legge di conversione diventano definitivi anche i seguenti ulteriori interventi:

– l’indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale (articolo 2-bis);

– l’estensione ai crediti derivanti da prestazioni professionali la possibilità di valersi della compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo (articolo 20-bis);

– il voucher a favore delle imprese per la partecipazione a fiere internazionali organizzate in Italia (articolo 25-bis);

– la proroga al 30 novembre 2022 per i versamenti tributari e contributivi nel settore dello sport (articolo 39);

– l’estensione del limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per le società benefit (52-bis).

Disposizioni confermate

Tra le varie disposizioni che non hanno subito modifiche con la conversione in legge del decreto:

– la proroga di 3 mesi per il superbonus 110% per gli interventi sulle unità immobiliari unifamiliari effettuati da persone fisiche (articolo 14, comma 1, lettera a). In particolare, viene stabilito che la maxi-detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (non più del 30 giugno) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (nel conteggio possono essere compresi anche i lavori non agevolati al 110%);

– i contributi a fondo perduto per le imprese danneggiate dalla crisi ucraina (articolo 18);

– l’aumento, fermo restando il limite di spesa annuo pari a 1 milione di euro, dal 20 al 50% della la misura del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 (compresi nell’allegato B annesso alla legge n. 232/2016), in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (articolo 21);

– l’incremento, dal 50 al 70% per le piccole imprese e dal 40 al 50% per le medie imprese, delle aliquote del credito d’imposta formazione 4.0, previste dall’articolo 1, comma 211, della legge di bilancio 2020, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale (articolo 22).