Rottamazione delle liti: perfezionata se il diniego è tardivo

La Corte di Cassazione con ordinanza 19084 del 14 giugno 2022 ha statuito che nel caso in cui la notifica al contribuente del diniego all’istanza di definizione agevolata ex art. 6 DL 119/2018 sia avvenuta tardivamente la rottamazione della controversia tributaria si intende perfezionata con conseguente estinzione del procedimento.

Gli Ermellini hanno dichiarato l’estinzione del giudizio instaurato da due società – la seconda delle quali in liquidazione e socia della prima con una partecipazione del 27,97% – al fine di opporsi agli avvisi di accertamento che le avevano raggiunte e con cui erano stati contestati dei maggiori redditi.

Le contribuenti, nel corso della causa tributaria, avevano presentato istanza di rottamazione delle liti, depositando attestazione di pagamento dell’importo dovuto.

Rispetto, tuttavia, alla richiesta della società in liquidazione, l’Agenzia delle entrate aveva opposto provvedimento di diniego, la cui notifica era avvenuta in data successiva al termine del 31 luglio 2020, termine scaduto il quale la definizione avrebbe dovuto ritenersi validamente perfezionata.

Sul punto, la Suprema corte ha evidenziato come l’art. 6, comma 12, del decreto richiamato stabilisca: “l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia”.

E secondo il Collegio – come peraltro già puntualizzato dalla recente giurisprudenza – la mancata notifica, entro detto termine, del provvedimento ostativo alla definizione comporta il tacito accoglimento dell’istanza di definizione agevolata delle liti pendenti.

Nel caso esaminato, dunque, doveva ritenersi che il mancato rispetto del termine perentorio per la notifica del provvedimento di diniego avesse comportato l’integrazione della fattispecie estintiva di cui all’art. 6 anche nei confronti della seconda contribuente.