Settore sportivo: comunicazione di sospensione di adempimenti e versamenti Inail

L’Inail con circolare n.30 del 27 luglio 2022 fornisce istruzioni per la presentazione della comunicazione di sospensione tramite l’apposito servizio online e per il versamento dei premi sospesi.

Come noto il  Dl n. 50/2022 (Decreto Aiuti), convertito, ha prorogato fino al 30 novembre 2022 i termini di sospensione relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria da parte delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

La proroga riguarda i termini di cui all’articolo 1, comma 923, lettere a), b), c), e d), della L. n. 234/2021, differiti dall’articolo 7, comma 3-ter, Dl n. 17/2022, convertito.

L’Inail specifica che i detti enti devono avere il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022.

Adempimenti sospesi

In ordine agli adempimenti, devono intendersi sospesi fino al 30 novembre 2022:

  • la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022;
  • la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione (OT23).

Gli adempimenti amministrativi sospesi possono essere effettuati dal 1° settembre al 30 settembre 2022.

Nella specie:

  • la dichiarazione delle retribuzioni 2021 può essere trasmessa tramite il servizio Alpi online;
  • il modulo OT23 può essere inviato attraverso il servizio online “Riduzione per prevenzione”, sezione Servizi online – Denunce.

Tra i versamenti sospesi in applicazione della normativa suddetta rientra quello inerente il premio di autoliquidazione 2021/2022 in scadenza il 16 febbraio 2022, o per coloro
che hanno comunicato di volersi avvalere della rateazione in quattro rate del premio di autoliquidazione 2021/2022, i versamenti in scadenza rispettivamente il 16 febbraio, 16
maggio, 20 agosto e 16 novembre 2022.

L’Inail informa che i versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022.

La sospensione va anche a beneficio di coloro che si avvalgono della rateazione delle somme. Pertanto, le rate sospese, compresa la prima se scadente nel periodo di fermo, dovranno essere versate entro il 16 dicembre 2022.

Coloro interessati ad avvalersi del beneficio sono tenuti a presentare la comunicazione di sospensione utilizzando il servizio online “Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali” che sarà disponibile sul sito inail.it dal 1° settembre al 30 novembre 2022.

I dati da indicati nella comunicazione sono:

  • la natura del beneficiario della sospensione (federazione sportiva nazionale, discipline sportive associate, ente di promozione sportiva, associazione professionistica o dilettantistica, ovvero società sportiva professionistica o dilettantistica);
  • la dichiarazione di operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022.

Devono ripresentare la comunicazione anche i soggetti che l’hanno già fatto per i vecchi termini di sospensione.

Come si versano i premi

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, attraverso il modello F24. Nel campo “numero di riferimento” va inserito:

  • 999256 per il versamento in un’unica soluzione dei premi sospesi da effettuarsi entro il 16 dicembre 2022.