CCNL Tessili e Abbigliamento pmi

Il 6 Settembre 2022 Uniontessile Confapi e Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, stante anche le particolari difficoltà sorte con la pandemia, hanno sottoscritto l’ipotesi di verbale di accordo per il superamento della clausola di salvaguardia di cui all’art. 82 del Ccnl.

Clausola di salvaguardia
Dal 1° Settembre 2022, le aziende che hanno dato seguito, con decorrenza 1° Febbraio 2022, all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 82, applicheranno i minimi contrattuali previsti dal Ccnl 24 Gennaio 2020 alla medesima data del 1° Febbraio 2022.

Pertanto, ai lavoratori in forza alla data del 1° Settembre 2022 verranno riconosciuti, in relazione al servizio prestato nel periodo 1° Febbraio 2022-31 Agosto 2022, gli arretrati relativi al suddetto periodo.
Tali importi, suddivisibili per quote mensili, saranno erogati in due tranches di pari importo nei mesi di Ottobre e Novembre 2022.
In caso risoluzione del rapporto di lavoro nel periodo Settembre 2022 – Novembre 2022, l’importo sarà corrisposto integralmente dedotto quanto eventualmente già percepito.

Con l’accordo viene prorogata al 31 Marzo 2024, sia per la parte normativa che economica, la validità del Ccnl Uniontessile Confapi e la clausola di salvaguardia, di cui all’art. 82 del Ccnl, viene abrogata con decorrenza dalla sottoscrizione dell’accordo 6 Settembre 2022.

In relazione all’accordo in parola, le Parti, in apposito allegato di pari data, hanno dichiarato che, nel prossimo rinnovo, terranno conto delle differenze dei minimi (ERN) esistenti tra i Ccnl sottoscritti da Filctem Cgil, Femca  Cisl, Uiltec Uil e applicati nel settore alla data di scadenza del 31 marzo 2024, al fine del raggiungimento del riequilibrio economico.