Sfruttamento del lavoro, quando ricorre la fattispecie?

La Corte di Cassazione con ordinanza 28289/2022 ha chiarito che  la conoscenza dello stato di bisogno del lavoratore non è di per sé indicativa di sfruttamento dello stesso.

La questione prende le mosse da un ricorso promosso da un imputato condannato dal tribunale di Bari al divieto di esercizio di incarichi direttivi delle imprese perché accusato di avere reclutato alcuni lavoratori stranieri, approfittando del loro stato di bisogno, per utilizzarli nel lavoro agricolo.

Secondo l’ordinanza in questione, tale condotta integra il reato di cui all’articolo 603 bis del codice penale, a norma del quale sussiste intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro quando viene reclutata manodopera destinata al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

Nel caso di specie, la Cassazione  ha rilevato che il provvedimento impugnato, identificando lo stato di bisogno dei lavoratori unicamente nel fatto che gli stessi risiedessero preso un centro di accoglienza, è carente nella motivazione in quanto tale circostanza integra certamente una situazione di disagio personale ma non coincide di per sé con lo stato di bisogno.