Avvocati senza cassa: contributi da versare senza sanzioni

L’INPS, con la circolare n. 107 del 3 ottobre 2022, recepisce la sentenza n. 104 del 22 aprile 2022, con ci viene dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale nella parte in cui prevede l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense a seguito del mancato raggiungimento della soglia di redditi o di volume d’affari di cui all’articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, recante “Riforma del sistema previdenziale forense”.

Gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari minimo previsti dal regime previdenziale forense, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

Ambito di applicazione

Sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale.

Le attività libero professionali sono sottratte all’obbligo di versamento della contribuzione alla Gestione separata INPS, che la Corte Costituzionale definisce “quale gestione previdenziale di carattere residuale”, solo qualora ricadano nell’ambito di operatività di una Cassa di riferimento in base al regime categoriale degli enti professionali tradizionali. Il rapporto tra il sistema previdenziale delle Casse autonome e quello della Gestione separata INPS si pone non in modo alternativo tra loro, ma complementare.

Sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata, tra gli altri:

1.i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi professionali;

2.i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza;

3.i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.

Nella sentenza n. 104 del 22 aprile 2022 viene ricordato che il versamento della mera contribuzione integrativa alla Cassa autonoma professionale non può esentare il professionista dall’iscrizione alla Gestione separata INPS, che garantisce di ottenere una copertura previdenziale.

Resta però escluso l’obbligo di pagamento delle sanzioni civili.