Lavoratori autistici: in arrivo il decreto per le start up

E’ stato pubblicato sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un comunicato stampa che annuncia la firma, da parte del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, del Decreto interministeriale che definisce le modalità attuative del beneficio fiscale e contributivo previsto in favore dei lavoratori con disturbi dello spettro autistico assunti da startup a vocazione sociale.

Requisiti delle startup

Per le startup in questione sono richiesti i seguenti requisiti:

– residenza in Italia;

– costituzione da non più di 60 mesi;

– impiego di lavoratori con disturbi dello spettro autistico, quali dipendenti o collaboratori, per un periodo di almeno un anno, in proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva.

Agevolazioni per lavoratore e datore di lavoro

Sono previsti benefici sia per I datori di lavoro che per I lavoratori. In particolare:

– la retribuzione erogata ai soggetti assunti da una startup a vocazione sociale che soddisfi i predetti requisiti, non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore ai fini fiscali e contributivi. L’erogazione da parte dell’INPS dell’assegno o della pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore e soggetti ai limiti di reddito di cui al Decreto annuale del Ministero dell’Economia e delle Finanze è sospesa per il periodo di assunzione nella startup a vocazione sociale, a condizione che venga superato il limite reddituale previsto dalla legge.

– i datori di lavoro, pur non essendo tenuti a versare la contribuzione devono trasmettere i flussi di denuncia ai fini della valorizzazione dell’estratto contributivo dei lavoratori.

Procedura operativa

Per attivare la procedura di sospensione, il lavoratore deve comunicare, entro 30 giorni dall’assunzione, la variazione della propria situazione reddituale, secondo le modalità definite dall’Ente che eroga la prestazione. In caso di accertamento da parte delle autorità competenti dell’eventuale indebita fruizione totale o parziale dell’agevolazione è previsto il recupero del relativo importo.