Contribuente sanzionato se non vigila sull’intermediario

La Corte di cassazione con ordinanza 35612 del 5 dicembre 2023 ha chiarito che in ipotesi di mancato pagamento delle imposte che consegua a condotta di professionista infedele, il contribuente non va esente da responsabilità se non fornisce la prova dell’attività di vigilanza e controllo in concreto esercitata sull’operato del consulente (facendosi, ad esempio, consegnare le ricevute telematiche dell’avvenuta presentazione della dichiarazione) ovvero se non dà prova del comportamento fraudolento di quest’ultimo (come, per esempio, in caso di falsificazione dei modelli F 24). Non basta, nelle predette ipotesi, la mera presentazione di denuncia penale  nei confronti del professionista.

Grava, infatti, sul contribuente che assume di essere esente da responsabilità la prova dell’assenza assoluta di propria colpa.

A tal fine, lo stesso contribuente è tenuto a dimostrare di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza.

Nella vicenda in esame, la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto sussistenti gli estremi per l’applicazione della scriminante in commento solo sulla base dell’avvenuta presentazione di una denuncia nei confronti dell’intermediario e dell’assenza di sottoscrizione degli atti da quest’ultimo compiuti da parte del legale rappresentante della Srl.

Si trattava, tuttavia, di elementi che non dimostravano alcunché circa l’assolvimento “a monte” dell’obbligo di vigilanza sul puntuale e corretto adempimento del mandato da parte dell’intermediario.