INAIL, attrezzatura per addetti ai videoterminali

L’Inail con la circolare del 24 marzo 2023 fornisce chiarimenti in merito alla fornitura dei dispositivi speciali di correzione visiva necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti addetti ai videoterminali.

Ai sensi dell’articolo 176 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali e svolge l’attività di lavoro in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali deve essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l’apparato muscolo scheletrico.

Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del predetto decreto dovrà essere effettuata:

  • in via preventiva, ancor prima dell’adibizione alla mansione specifica;
  • in occasione di una visita periodica, biennale per i dipendenti dichiarati idonei con prescrizione o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e quinquennale negli altri casi;
  • nel caso di visita straordinaria richiesta da parte del lavoratore stesso nei casi in cui si sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente.

Durante la visita, il medico competente accerterà i maggiori rischi per la vista e per gli occhi al fine di rilevare segni e sintomi di astenopia e l’esame visivo con le normali lenti correttive.

Il medico competente potrà rilevare le seguenti condizioni:

  • normale acuità visiva e assenza di astenopia;
  • normale acuità visiva e presenza di astenopia non significativa;
  • normale acuità visiva e presenza di astenopia significativa;
  • acuità visiva deficitaria e presenza di astenopia significativa.

Dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV)

I Dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV) hanno la finalità di correggere nonché prevenire disturbi visivi in funzione di un’attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali.

I DSCV si suddividono in:

  • lenti applicabili al videoterminale;
  • occhiali c.d. “office”;
  • altri dispositivi speciali di correzione.

A seguito della visita di sorveglianza sanitaria, lo specialista oftalmologo potrà prescrivere un DSCV dandone comunicazione al medico competente.

In tal caso, il datore di lavoro dovrà fornire a sue spese il DSCV.

Disposizioni organizzative

Il lavoratore potrà acquistare il dispositivo per suo conto o tramite il fornitore indicato dal datore di lavoro.

Successivamente potrà richiedere il rimborso della spesa effettuata presentando alla Struttura di appartenenza:

  • la relativa fattura con l’indicazione delle singole voci di spesa e dell’importo, nonché la tipologia delle lenti positive, negative, toriche o cilindriche e diottrie;
  • il giudizio di idoneità con prescrizione del medico competente;
  • il documento di collaudo con esito positivo rilasciato dall’oftalmologo.

Dopo aver verificato la regolarità della documentazione ricevuta, l’Istituto procede al rimborso della spesa entro il limite massimo pari ad euro 150,00 (compresa l’IVA e decurtate le spese di bollo).