Trust come donazione indiretta, tutela legittimari con azione di riduzione

La Corte di Cassazione con ordinanza 5073 del 17 febbraio 2023 ha chiarito che il  “trust inter vivos”, con effetti “post mortem”, deve essere qualificato come donazione indiretta, rientrante, in quanto tale, nella categoria delle liberalità non donative ai sensi dell’art. 809 c.c.

Questo perché l’attribuzione ai beneficiari del patrimonio che ne costituisce la dotazione avviene per atto del “trustee”, cui il disponente aveva trasferito la proprietà, sicché l’avvenuta fuoriuscita del “trust fund” dal patrimonio di quest’ultimo quando era ancora in vita esclude la natura “mortis causa” dell’operazione, nella quale l’evento morte rappresenta mero termine o condizione dell’attribuzione, senza penetrare nella giustificazione causale della stessa. 

La riconduzione dell’istituto oggetto di causa nel novero delle liberalità non donative porta a dover reputare che la tutela dei diritti successori dei legittimari, asseritamente pregiudicati da tali atti, sia assicurata con l’esercizio dell’azione di riduzione, rimedio che determina la mera inefficacia dell’atto pregiudizievole, ma non anche la nullità, come peraltro ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità.

Ne discende che, ove alla morte del disponente il trust abbia avuto completa esecuzione, il legittimato passivo dell’eventuale azione di riduzione sarà il beneficiario finale, mentre in ipotesi di trust ancora “in esecuzione” l’azione andrà rivolta nei confronti del trustee.

Del pari legittimato, altresì, sarà il beneficiario, anche in caso di trust non ancora completamente eseguito, laddove sia certa la sua individuazione, perché in ipotesi già operata dal disponente, essendo solo differito il momento della concreta attribuzione del vantaggio al medesimo: in tal caso, il legittimario leso potrà agire in riduzione aggredendo immediatamente le attribuzioni liberali delle quali è avvantaggiato il beneficiario, senza quindi dover attendere l’attivazione del trustee, la cui partecipazione al giudizio di riduzione sarebbe giustificata al fine di renderne al medesimo opponibile l’esito. 

Rimane ferma, per contro, la legittimazione del trustee, oltre che nei cd. trust di scopo, nei quali manca una specifica individuazione dei beneficiari, nel caso di trust discrezionale, che non abbia ancora ricevuto attuazione, “dovendosi contemperare la certezza dell’esistenza di una liberalità lesiva, con l’incertezza del beneficiario finale, senza però che ciò possa andare a discapito del legittimario che intende perseguire il proprio diritto alla quota di riserva”.