Esenzione dal Tfr per aziende in fallimento

Con il messaggio n. 3779 del 30 ottobre 2023, l’Inps ha pubblicato una serie di istruzioni in merito alla proroga, per gli anni 2020, 2021 e 2022, a vantaggio di società sottoposte a procedura fallimentare o che si trovano in amministrazione straordinaria, dell’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro in caso di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, negli anni 2019, 2020 e 2021, e dal pagamento del contributo.

La concessione degli esoneri si deve richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, insieme alla domanda di autorizzazione del trattamento CIGS.

I curatori o i commissari straordinari (o gli intermediari da essi incaricati) devono inoltrare all’istituto previdenziale, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), una domanda di ammissione all’esonero. Qualora si riveli la sussistenza dei presupposti che legittimano l’esonero, il codice autorizzazione (CA) “0Q” deve essere assegnato:

– con decorrenza dal mese di fruizione dell’esonero e con validità sino alla durata dello stesso, qualora l’esonero venga richiesto relativamente sia alle quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria sia al ticket di licenziamento;

– dal mese di interruzione del primo rapporto di lavoro fino al mese successivo all’ultima interruzione alla quale si applichi l’esonero, se l’esonero è relativo soltanto al ticket di licenziamento.

Allo scopo di permettere la concessione del Tfr ai lavoratori, o il trasferimento al fondo pensione scelto dal lavoratore, i curatori, i commissari straordinari o gli intermediari da loro incaricati, devono presentare domanda di liquidazione utilizzando l’apposito servizio “Liquidazione quota Tfr (art. 43 bis, decreto-legge 109/2018)”.