IL CASO DEL MESE – Infortunio del tirocinante: obblighi del soggetto ospitante

Tizia, assunta come tirocinante nell’azienda agricola Agripark s.rl, si infortunava nell’esercizio delle sue mansioni, che svolgeva sotto la direzione di Caio, soggetto ospitante.


La stessa Tizia si rivolgeva al suo legale di fiducia al fine dell’
accertamento di una eventuale responsabilità in capo al soggetto ospitante.


CONTESTO NORMATIVO


Come noto, l’ambito di applicazione delle norme di prevenzione di cui al D.Lgs. 81/2008 si estende
inequivocabilmente anche al rapporto di tirocinio, in forza dell’articolo 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008 che statuisce che è considerato lavoratore la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,
un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.


Al lavoratore è equiparato il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Da tale circostanza discendono dunque conseguenze per gli imputati che non risultano aver ottemperato alle numerose prescrizioni dello stesso D.Lgs. 81/2008,in tale ambito si evince altresì che il soggetto tenuto a ottemperare agli obblighi in materia di sicurezza non può che essere il beneficiario della prestazione, ossia il soggetto ospitante; si tratta, in primo luogo, del datore di lavoro, del dirigente e del preposto e/o di coloro che, comunque, occupino una posizione di garanzia
ex articolo 299, D.Lgs. 81/2008.


Nello specifico dunque l’eventuale condotta abnorme del lavoratore non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro (e/o di altri soggetti che occupino una c.d. posizione di garanzia, come nel caso specifico il dirigente nonché Rspp e il preposto), se non nel caso in cui quest’ultimo abbia precisamente ottemperato ai propri doveri.

IMPLICAZIONI


Nella questione oggetto di approfondimento, Tizia, assunta come tirocinante nell’azienda agricola
Agripark s.rl, si infortunava nell’esercizio delle sue mansioni, che svolgeva sotto la direzione di Caio, soggetto ospitante.

Una questione particolarmente importante da esaminare riguarda altresì il rapporto intercorrente tra obblighi di prevenzione e l’obbligo di assicurare i tirocinanti.

Come noto, il tirocinio extracurriculare è tuttora regolato dalle Linee guida emanate dalla Conferenza permanente Stato, Regioni e Provincie autonome del 25 maggio 2017.

L’articolo 8 delle Linee guida prevede che il soggetto promotore sia tenuto a garantire il rispetto dell’obbligo assicurativo del tirocinante presso l’Inail.

La copertura può essere assunta anche dalle Regioni e Province autonome, nonché dal soggetto ospitante, qualora ciò sia previsto nella convenzione.

L’assunto secondo cui l’azienda ospitante non essendo obbligata ad assicurare il tirocinante, non
potesse essere assoggettata agli obblighi in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, non ha attinenza con la normativa in materia di sicurezza.


Del resto, mentre l’assicurazione Inail è volta alla tutela dell’infortunato, la normativa in materia di
sicurezza riguarda la prevenzione dell’infortunio stesso.

Pertanto, dall’eventuale circostanza per cui il soggetto ospitante non sia tenuto al pagamento del premio assicurativo, non discende che lo stesso si trovi fuori dall’ambito di applicazione della diversa normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008), la quale fornisce, con più che sufficiente chiarezza, i criteri d’individuazione del soggetto che riveste la funzione di datore di lavoro o, comunque, di soggetto che riveste la c.d. posizione di garanzia e l’indicazione del tirocinante quale soggetto destinatario delle tutele e degli obblighi di prevenzione, alla stregua degli altri lavoratori.


La stessa circolare Inail n. 16/2014 afferma invero espressamente che anche a tale tipologia di
tirocinio si applica lo stesso regime assicurativo per quanto riguarda la retribuzione imponibile e la classificazione tariffaria.

Del resto, gli obblighi di formazione e informazione ai sensi della normativa in materia di sicurezza sono previsti anche dalle stesse Linee guida del 2017, che li pongono proprio in capo al soggetto ospitante, sottolineando che al tirocinante dev’essere estesa anche la sorveglianza sanitaria, nei casi in cui è prevista dall’articolo 41, D.Lgs. 81/2008 (articolo 9 delle Linee guida).

Da un punto di vista operativo, un valido riferimento per la disciplina relativa agli obblighi assicurativi in favore dei tirocinanti è tuttora la citata circolare Inail 16/2014 pur emanata in vigenza delle precedenti Linee guida del 2013.


Dal citato documento si apprende che, venuto meno il regime previgente di cui, tra l’altro, all’articolo 3 D.M. 142/1998, per ragioni analoghe a quelle sopra, il tirocinante dev’essere
assicurato all’Inail con l’applicazione del tasso proprio della voce di rischio 0611, relativa ai corsi d’istruzione e formazione professionale.


La copertura assicurativa deve comprendere anche le eventuali attività svolte al di fuori dei luoghi di lavoro del soggetto ospitante, circostanza che, evidentemente, dev’essere portata a conoscenza dell’Istituto assicuratore in sede di apertura della relativa PAT o di successive variazioni da comunicare entro 30 giorni dal loro verificarsi.


RISOLUZIONE SECONDO NORMA


Come abbiamo avuto modo di delineare nel corso dell’approfondimento, dunque in caso di
infortunio sul lavoro durante il tirocinio formativo o lo stage, la responsabilità di cui al T.U.

Sicurezza sul lavoro D. Lgs 81/08 ricade in capo al datore di lavoro.


La giurisprudenza della Cassazione è spesso molto utile a fare chiarezza rispetto a casi pratici e situazioni su cui l’apparato delle norme vigenti non consente di addivenire a risposte immediate.

Recentemente la Suprema Corte, con la sentenza n. 7093 dello scorso primo marzo 2022, ha in particolare affermato che l’imprenditore o datore è responsabile penalmente per l’infortunio verificatosi in azienda, i danni dello studente in tirocinio formativo o dello stagista.

Compito del soggetto ospitante è infatti quello di assicurare le condizioni di sicurezza e igiene, dovendosi considerare il giovane – alle prese con l’alternanza scuola-lavoro o con i primi passi nel mondo del lavoro tramite stage – al pari di un dipendente.


In altre parole, gli obblighi di sicurezza nell’ambito dei tirocini o stage di studenti sono da ritenersi a carico dell’imprenditore o azienda ospitante. E ciò al di là della presenza di regolare DVR e/o di condotta abnorme del lavoratore. Ecco qualche ulteriore dettaglio sul provvedimento della Cassazione.


Da quanto indicato dalla Corte di Cassazione nella suddetta sentenza, la responsabilità della sicurezza degli studenti – per quanto attiene allo svolgimento del tirocinio o dello stage formativo – rimane sempre a carico del titolare dell’azienda ospitante.


Dunque non deve intendersi attribuita al soggetto formatore. Come poco sopra accennato, i giudici di legittimità non hanno dubbi nel ritenere gli studenti in stage o tirocinio come soggetti parificati ai lavoratori inseriti in azienda, per quanto attiene alla sfera della sicurezza e tutela della loro salute.

RISOLUZIONE CASO PRATICO


Nella vicenda in oggetto dunque, l’imprenditore ha dato luogo alle seguenti violazioni: omessa previsione del rischio al quale era esposta la persona offesa nella lavorazione a cui era stata adibita (artt. 28 e 17 d.lgs. n. 81 del 2008); omessa formazione e informazione della studentessa tirocinante (artt. 36, 37 d.lgs n. 81 del 2008); omessa fornitura di opportuni dispositivi di protezione (art. 77 d.lgs. n. 81 del 2008).

Il lavoratore in tirocinio infatti è equiparato, ai fini dell’applicazione della normativa in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al
solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, il richiamo all’obbligo assicurativo dei tirocinanti o stagisti e la correlata determinazione del premio, non ha infatti connessione con l’argomento della sicurezza sui luoghi di lavoro.