Sicurezza nel lavoro: sanzioni aumentate e nuova decorrenza

Nei confronti della decorrenza della rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative riguardo igiene, salute e sicurezza sul lavoro, introdotta con il Decreto n. 111 del Ministero del Lavoro del 20 settembre 2023, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito una serie di chiarimenti, onde evitare l’emersione di eventuali dubbi nella definizione della data di applicazione della variazione riportata dal decreto (1° luglio 2023), quella della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (16 ottobre 2023) e infine quella della pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro (6 ottobre 2023).

Il Ministero del Lavoro ha fissato la rivalutazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in questione nella misura del 15,9%. L’incremento va calcolato sugli importi delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 già aumentati del 10% per effetto dell’art. 1, comma 445, lettera d) della L. n. 145/2018.

L’Ispettorato, con Nota n. 724 del 30 ottobre 2023, ha rimarcato, in ossequio al principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori penali ed amministrativi più rigidi, che la rivalutazione in esame debba applicarsi solo alle violazioni intervenute dalla pubblicazione del decreto stesso nella sezione “pubblicità legale” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvenuta il 6 ottobre 2023. L’Ispettorato ha indicato che l’incremento non si estende alle somme aggiuntive previste dall’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008 per contrasto a lavoro irregolare e tutela della salute e sicurezza, non costituenti propriamente “sanzione”. Perché il loro versamento è finalizzato esclusivamente alla revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.