Nuovi limiti quantitativi per somministrazione a tempo determinato
ll disegno di legge in materia di lavoro interviene sulla disciplina del contratto di somministrazione relativamente ai limiti quantitativi per l’impiego di somministrati a tempo determinato da parte dell’utilizzatore.
Si prevede che, esclusa l’ipotesi di diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, ossia con contratto di somministrazione a tempo determinato, non possa eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei contratti suddetti.
Il decreto Lavoro, approvato dal Consiglio dei Ministri il 1° maggio e in seguito presentato alla Camera dei Deputati il 6 novembre, aveva già apportato diverse modifiche al contratto di somministrazione, in merito ai lavoratori a tempo indeterminato. Il comma 1 dell’art. 31 originario del D.Lgs. n. 81/2015 si ricorda che limitava il numero di lavoratori somministrati con contratto a tempo indeterminato al 20%.
Si era introdotta quindi una deroga a questi limiti, escludendo specifiche categorie di lavoratori, come quelli in mobilità, apprendisti, disoccupati beneficiari di trattamenti, e individuati come svantaggiati o molto svantaggiati.