Licenziamento e contenuto del repechage

La Corte di Cassazione, tramite l’ordinanza n. 31561/2023, ha stabilito che, ai fini della valutazione del ripescaggio, è necessario considerare quanto stabilito dall’articolo 2103 del codice civile in merito al “ius variandi”. Che conferisce al datore di lavoro il diritto di assegnare al dipendente mansioni di pari livello all’interno della stessa categoria legale di inquadramento. 

In giudizio, il datore di lavoro è obbligato a dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, le ragioni per cui il dipendente licenziato non poteva essere riassegnato a mansioni di pari livello assegnate a lavoratori assunti successivamente. La Corte non stabilisce che tutte le mansioni siano esigibili. Ritiene tuttavia che il sistema contrattuale delle classificazioni giochi un ruolo determinante ai fini della verifica.

L’orientamento enfatizza la responsabilità del datore di lavoro nel dimostrare in modo obiettivo le ragioni che impediscono al dipendente licenziato di essere ricollocato in mansioni di pari livello assegnate a nuove assunzioni. Si evidenzia inoltre il ruolo cruciale del sistema contrattuale delle classificazioni nell’ambito della valutazione, contribuendo così a delineare i criteri di analisi nei casi di ripescaggio.