Conguaglio contributivo 2024 nel LUL di dicembre o gennaio
L’INPS, nella circolare n. 108 del 23 dicembre 2024, fornisce i dati utili ad effettuare le operazioni di conguaglio contributivo, verificare la corretta applicazione delle aliquote contributive correlate all’imponibile e accertare l’imputazione all’anno di competenza di alcuni emolumenti variabili.
Gli eventi o elementi che hanno determinato l’aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza del mese di dicembre 2024 vanno necessariamente evidenziati nel flusso Uniemens, valorizzando l’elemento VarRetributive di DenunciaIndividuale, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione ed anche gli “imponibili negativi” con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.
Le operazioni di conguaglio, in via generale, possono essere effettuate, oltre che con il flusso UniEMens di competenza del mese di dicembre 2024 in scadenza il prossimo 31 gennaio, anche con la denuncia del mese di gennaio 2025, da trasmettere entro il 28 febbraio.
Elementi variabili della retribuzione
Si tratta di specifiche fattispecie, legate alla corresponsione di straordinari, trasferte, malattia, infortunio, permessi, ferie, CIG, indennità di cassa, congedi vari. Al riguardo va osservato che gli elementi relativi al mese di dicembre 2024 corrisposti o trattenuti nel mese di gennaio 2025 si considerano:
– Con il principio di competenza (dicembre 2043) ai fini assicurativi, posizione del lavoratore;
– Retribuzioni del mese di gennaio 2025 ai fini dell’assoggettamento contributivo;
Detti importi non incidono dunque nella determinazione dei massimali dell’anno 2024.
Contributo aggiuntivo IVS
Si tratta di una contribuzione aggiuntiva applicata nel caso di regimi pensionistici che prevedono aliquote a carico del dipendente inferiori al 10%. Esso deve essere calcolato sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile pari, per il 2024, a € 55.008,00. Il predetto limite deve essere mensilizzato: l’aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata mensilmente sulla retribuzione eccedente, per il 2024, € 4.584,00.
Ne deriva che il calcolo del contributo effettuato applicando il criterio della mensilizzazione va verificato a fine anno, o comunque nel mese di cessazione del rapporto, al fine di procedere ad eventuali operazioni di conguaglio.
Fringe benefits
Il valore dei fringe benefit concessi ai dipendenti non concorre a formare reddito imponibile a condizione che non risulti superiore (compresi i benefit corrisposti da precedenti datori di lavoro), nel periodo d’imposta 2024, a:
– 2.000 euro in presenza di figli fiscalmente a carico;
– 1.000 euro per i restanti lavoratori. La somma dei benefit di valore superiore al predetto limite,
per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, anche ai fini contributivi, concorre interamente a formare reddito imponibile.
Solo ai fini contributivi, l’INPS ha precisato che in caso di superamento del limite di esenzione, l’azienda opererà il conguaglio e provvederà al versamento dei contributi solo sul valore del fringe – benefit da essa erogato.