Credito d’imposta Zes Unica: nuove opportunità 

I beneficiari del CREDITO D’IMPOSTA per la ZES UNICA sono le imprese che investono nell’acquisto o nel leasing di immobili, terreni o beni (quali macchinari, impianti e attrezzature) strumentali alle strutture produttive già esistenti o da insediare nel territorio.

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo, alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.

Il Credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro e di importo almeno pari a 200 mila euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Le aliquote previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 sono diversificate per regione:

Piccole Imprese:

• Abruzzo – 35%

• Basilicata, Molise, Sardegna – 50%

• Campania, Puglia, Calabria e Sicilia – 60%

Medie Imprese:

• Abruzzo – 25%

• Basilicata, Molise, Sardegna – 40%

• Campania, Puglia, Calabria e Sicilia – 50%

Grandi Imprese:

• Abruzzo – 15%

• Basilicata, Molise, Sardegna – 30%

• Campania, Puglia, Calabria e Sicilia – 40%

L’agevolazione è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Al credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non si applica il limite annuale pari a euro 250.000