Assunzione agevolata giovani anche se rapporto di lavoro è riqualificato 

L’Inps ha comunicato che i datori di lavoro che assumono in buona fede un lavoratore la cui occupazione precedente è stata soggetta a riqualificazione coattiva possono beneficiare degli esoneri contributivi per l’occupazione giovanile. 

Il beneficio è riservato a soggetti di età inferiore a 30 anni alla data della prima assunzione incentivata e che non abbiano mai avuto un impiego a tempo indeterminato, escludendo l’ipotesi di precedente assunzione con contratto di apprendistato. L’Inps ha ribadito che gli esoneri sperimentali per l’occupazione giovanile, regolamentati dalla legge di Bilancio 2021 e 2023, seguono la stessa disciplina dell’esonero strutturale del 2018, salvo deroghe specifiche.

Si sottolinea che l’esonero strutturale non è riconosciuto se, a seguito di un controllo ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato viene riqualificato come un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’Inps ha risposto a un’ulteriore domanda riguardante il cambio del datore di lavoro del lavoratore la cui occupazione è stata riqualificata. Ha confermato che un nuovo datore di lavoro che assume il lavoratore in buona fede può usufruire degli esoneri contributivi per l’occupazione giovanile, anche se il lavoratore ha avuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale circostanza non influisce negativamente sull’esonero, e il nuovo datore di lavoro non è tenuto a restituire i benefici o pagare sanzioni.