Mutui a tasso variabile: la Cassazione riconosce il diritto al rimborso dal 2005 al 2008

L’Ordinanza della Cassazione del 24 gennaio 2024, ha stabilito che, i mutuatari che hanno pagato rate nel periodo tra il 2005 ed il 2008, hanno diritto alla restituzione degli interessi pagati nelle rate dei mutui a tasso variabile. 

Il tasso di interesse (Euribor), nel periodo tra il 2005 e 2008, è stato manipolato (truccato) da alcune banche che si erano messe d’accordo per alterare i tassi di interesse, facendo pagare in più le rate dei finanziamenti ai mutuatari.

Quanto avvenuto viola la legge sulla concorrenza ed il mercato (c.d. L.287/1990) che stabilisce e vieta rigorosamente qualsiasi intese tra imprese che abbiano per oggetto o per l’effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale.

Hanno diritto al rimborso, sia persone fisiche che imprese che hanno stipulato mutui a tasso variabile nel periodo considerato. La decisione della Cassazione si applica anche a coloro che hanno stipulato, non solo mutui ma anche leasing e altri contratti di finanziamento che hanno applicato l’Euribor manipolato nel periodo di riferimento. 

Secondo la Cassazione il mutuatario ha diritto di richiedere la restituzione della differenza tra il tasso di interesse effettivamente applicato al suo mutuo con i tassi Bot minimi, ex art. 117 TUB.

La prescrizione è decennale e decorre dal pagamento dell’ultima rata di mutuo. Se il mutuo è in corso (non sussiste prescrizione. Se è stato estinto o surrogato oltre il decennio, è prescritto. 

È possibile interrompere la prescrizione inviando un reclamo alla Banca e, di conseguenza perdere il diritto al rimborso degli interessi.