Concordato preventivo e obbligo del commercialista di verificare i dati aziendali

Con Ordinanza 30 gennaio 2026, n. 2045, la Cassazione ha stabilito che il commercialista, se incaricato dalla società debitrice per l’accesso alla procedura di concordato preventivo, deve adeguatamente verificare i dati aziendali forniti: la sua attività non può limitarsi a una mera attestazione formale di veridicità, bensì egli deve valutare l’esattezza delle informazioni edeventualmente richiedere l’integrazione di quelle incomplete. Nei casi in cui il debitore non provveda, il professionista è tenuto a valutare se rinunciare all’incarico.

Qualora venga accertato l’inadempimento delle suddette obbligazioni da parte del commercialista, il suo credito può essere escluso dall’ammissione allo stato passivo nel successivo fallimento.

In tali casi, il curatore che sollevi, in sede di verifica, l’eccezione di inadempimento è tenuto unicamente a contestare la negligente esecuzione o l’incompletezza della prestazione, mentre è a carico del professionista, pur in assenza di un’obbligazione di risultato, l’onere di provare l’esatto adempimento ovvero che l’esito negativo della procedura – sfociata nella sua cessazione, anticipata o non omologata, e nel conseguente fallimento – sia dipeso da fattori esterni, imprevisti e imprevedibili.