Esercizio abusivo della professione: quando si configura il reato

La Corte di Cassazione con sentenza 13341 del 2 aprile 2024 ha confermato la condanna penale impartita ad una donna per il reato di esercizio abusivo della professione ex articolo 348 del Codice penale.

All’imputata, era stato contestato il compimento di atti tipici della professione forense, in quanto, pur non essendo iscritta all’albo degli avvocati si era qualificata come tale nella corrispondenza con i clienti ed aveva svolto attività stragiudiziale nelle trattative per la composizione bonaria di un contenzioso civile.

Nella decisione, la Corte di Cassazione ha richiamato l’assunto pacificamente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui risponde del reato di esercizio abusivo di una professione, chi compie, senza titolo, atti che, anche se non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa.