Enti bilaterali: novità per la riscossione dei contributi

Novità per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento degli Enti bilaterali, Fondi e Casse arrivano dall’Inps il messaggio 1399 del 8 aprile 2024.

Il nuovo schema di Convenzione regolamenta il servizio di riscossione e di riversamento dei contributi versati dai datori di lavoro destinati al finanziamento delle attività degli Enti Bilaterali, Fondi o Casse, nonché di raccolta e trasferimento dei relativi dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui l’Inps dispone, necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali di tali soggetti.

A seguito dell’approvazione del nuovo schema convenzionale, l’Istituto informa che cesserà gradualmente le attività poste in essere a favore degli Enti Bilaterali, Fondi o Casse convenzionati in base al precedente schema, garantendo peraltro la continuità del servizio per coloro che procederanno a formalizzare una nuova istanza di convenzione.

Per ciascun Ente Bilaterale, Fondo o Cassa per cui l’Istituto è in possesso di dati storici afferenti almeno all’anno civile precedente, la trattenuta sarà applicata sulle somme mensilmente riscosse sino a concorrenza di un importo pari 1.902,00 euro (costo annuo di gestione) sommato all’importo del costo rimborsato all’Agenzia delle Entrate con riferimento all’anno precedente alla data di sottoscrizione del testo convenzionale da parte dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa stesso.

Dopo il raggiungimento di tale importo l’Istituto non procederà ad ulteriori accantonamenti.

Per ciascun Ente Bilaterale, Fondo o Cassa per cui invece l’Istituto non è in possesso di dati

storici, l’accantonamento del 2% verrà effettuato su tutti i versamenti mensili.

Gli Enti Bilaterali, i Fondi o le Casse che usufruiscono dell’attuale servizio reso per il tramite dell’Agenzia delle Entrate dovranno formulare l’istanza di convenzionamento entro 60 giorni dall’8 aprile 2024.