Indennità di discontinuità spettacolo: come compilare Uniemens

L’INPS, con la circolare n. 56 del 8 aprile 2024, illustra il regime contributivo in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024, rispetto alla quale è dovuta la contribuzione pari all’1 per cento dell’imponibile contributivo, a carico del datore di lavoro o committente, in relazione ai lavoratori del settore dello spettacolo.

A decorrere dal 1° gennaio 2024 è altresì dovuto, come anticipato, un contributo di solidarietà a carico della generalità dei lavoratori iscritti al FPLS pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

In ordine alle modalità di determinazione del massimale ai fini contributivi per i lavoratori iscritti al FPLS, oltre il quale è dovuto il suddetto contributo di solidarietà, occorre tenere conto della condizione di “vecchio” o “nuovo” iscritto in capo all’assicurato.

Con il venire meno dell’obbligo contributivo relativo all’ALAS, per i datori di lavoro o i committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, il contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia, dal 1° gennaio 2024, è determinato nella misura dell’1,28%.

Il massimale giornaliero da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato per l’anno 2024, è pari a 120 euro.

A partire dal periodo di competenza di gennaio 2024, i datori di lavoro interessati, per tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, devono continuare a utilizzare le consuete modalità espositive.

A decorrere dal 1° gennaio 2024 è dovuto un contributo di solidarietà a carico della generalità dei lavoratori iscritti al FPLS pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo di contribuzione.